29 novembre 1947 – Approvazione della Risoluzione n. 181 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla ripartizione della Palestina

di Enrico La Rosa

1) I fatti – La risoluzione n. 181 del 29/11/1947

a) In previsione del termine del Mandato affidato alla Gran Bretagna sulla “transgiordania” nel 1920 ed in scadenza il 15 maggio 1948, l’Assemblea generale delle NN.UU. decide quale debba essere la ripartizione del territorio in questione tra i Palestinesi arabi, già residenti nella Regione da molti secoli, e gli Ebrei arrivati negli ultimi decenni.

La decisione adottata costituisce la Risoluzione n. 181 del 29 novembre 1947, che prevede la creazione di tre Stati (ebraico, arabo e Gerusalemme sotto amministrazione internazionale).

2711201601Sono stati espressi 33 voti a favore, 13 contrari e 10 astensioni.

Hanno votato a favore: Australia, Belgio, Bielorussia, Bolivia, Brasile, Canada, Cecoslovacchia, Costa Rica, Danimarca, Repubblica Dominicana, Ecuador, Filippine, Francia, Guatemala, Haiti, Islanda, Liberia, Lussemburgo, Nicaragua, Nuova Zelanda, Norvegia, Paesi Bassi, Panamá, Paraguay, Perù, Polonia, Stati Uniti d’America, Svezia, Ucraina, Unione Sudafricana, URSS, Uruguay e Venezuela.

Hanno votato contro: Afghanistan, Arabia Saudita, Cuba, Egitto, Grecia, India, Iran, Iraq, Libano, Pakistan, Siria, Turchia e Yemen.

Si sono astenuti: Argentina, Cile, Cina, Colombia, El Salvador, Etiopia, Honduras, Messico, Regno Unito, Jugoslavia.

La risoluzione 181 ha come fine la creazione di due Stati:

  • uno Stato ebraico di 14.000 km² di ampiezza, con 558.000 ebrei e 405.000 arabi;
  • uno Stato arabo di 11.500 km², con 804.000 arabi e 10.000 ebrei, formato da tre parti separate: Gaza, la Cisgiordania e la parte nord, vicina al Libano;
  • infine, una zona sotto regime internazionale particolare, comprendente i Luoghi Santi, Gerusalemme e Betlemme, con 106.000 arabi e 100.000 ebrei.

Aprendo il seguente link è possibile accedere al testo integrale della risoluzione, comprensiva delle relative mappe: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/181(II).

Alla fine dell’articolo è consultabile una traduzione in lingua italiana, approssimativa ma comprensibile, scaricata il 3 dicembre 2015 dal web e riportata in calce integralmente solo perché il link <http://www.yale.edu/lawweb/avalon/un/res181.htm> non sembra essere più funzionante.

b) Dopo di allora, nessun’altra risoluzione internazionale o delle Nazioni Unite ha recepito, autorizzato o sancito variazioni territoriali rispetto alla ripartizione stabilita da questa Risoluzione.

c) Distribuzione abitativa

Nel momento della risoluzione, la popolazione totale della Palestina è composta per due terzi circa da arabi e da un terzo di ebrei.

Lo Stato ebraico proposto dovrebbe prevedere una maggioranza di ebrei (498.000 a fronte di 407.000 arabi). Circa 10.000 ebrei sono invece presenti nell’erigendo Stato arabo. Esso sarebbe di conseguenza abitato dal 99% di arabi, con una comunità totale di 735.000 abitanti.

La zona internazionale imperniata sulla città di Gerusalemme, ha una presenza di 100.000 ebrei a fronte di 105.000 arabi.

Nel dettaglio, questa sembrerebbe essere la distribuzione abitativa nel momento della ripartizione.

 

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d) Ripartizione territoriale

Lo Stato arabo, in giallo nella cartina delle NNUU, è posizionato nella zona orientale e interna del territorio palestinese, incluso l’ovest della Galilea, Acri e la Cisgiordania, e, sul litorale, Giaffa isolata e il tratto meridionale della costa, comprendente la Striscia di Gaza e, in continuazione, la porzione del deserto lungo la frontiera egiziana.

Lo Stato ebraico è leggermente più ampio (56%) di quello arabo, in gran parte occupato dal deserto del Negev (40%). Nelle sue competenze anche le terre costiere coltivabili. In definitiva, circa il 55% del territorio totale, l’80% dei terreni cerealicoli appartenuti agli Arabi e il 40% dell’industria di proprietà di Palestinesi.

 

2) La storia

La storia dice che per tanti secoli, sino alla fine del XIX, la presenza ebraica nell’area mediorientale, in particolare nella Palestina, è stata trascurabile.

Sul finire del XIX secolo, in concomitanza con la costituzione del movimento sionista ad opera di Max Nordau e Theodor Herzl nel congresso di Basilea del 1896, assertori del diritto degli ebrei di fondare uno stato ebraico, si verificano i primi afflussi di ebrei nella “Siria meridionale”, come per secoli è stata definita la terra nella quale diverse famiglie palestinesi, come i Khalid, erano in grado di risalire con testimonianze sicure della propria genealogia sino alla conquista islamica del VII secolo. Gerusalemme era probabilmente il miglior esempio architettonico di città medioevale islamica in Medio Oriente: una città che portava i segni di tutte le dinastie musulmane che l’avevano governata.

Istantanea del 1881 – In Palestina gli arabi musulmani sono circa 400.000, i cristiani circa 42.000 e gli ebrei circa 15.000, un 3,3% della popolazione totale, molto simile ad analoghe presenze in molti Stati europei, o in molte regioni dell’Est degli Zar.

Nel 1882 arriva in Palestina il primo significativo flusso di immigranti dell’Europa dell’Est, prevalentemente ebrei. Questi immigrati in Palestina costruiscono villaggi, immersi nella sabbia e in prossimità del mare. Uno di essi, risalente al 1909, costituisce l’embrione della futura Tel Aviv.

Quanto accaduto successivamente sino all’autoproclamazione dello Stato d’Israele del 14 maggio 1948 è cosa nota e parecchio potrà essere riscontrato sulle pagine di questo stesso periodico. E molto sarà ancora scritto dal giornale nel prossimo futuro, se non avverranno gli stessi problemi tecnici che incontriamo tutte le volte che trattiamo questo argomento!

Tornando al soggetto di questo documento, non riusciremo mai a capire i motivi per i quali l’Europa abbia potuto accettare ed assecondare, attraverso l’operato di Francia e Gran Bretagna, una simile anacronistica aspirazione. Quella stessa Europa passata attraverso il lungo e travagliato processo di secolarizzazione compiuto solo alla fine delle guerre religiose, fra il 1618 ed il 1648 con la conclusione della Guerra dei Trent’anni e la successiva pace di Vestfalia; maturata nel suo pensiero nel XVIII secolo attraverso l’Illuminismo, nato in Inghilterra, sviluppatosi nella Francia della Rivoluzione e diffusosi in tutta Europa e successivamente in America. Quella stessa Europa che non esita a rimproverare al variegato mondo islamico il deficit di laicità e l’eccesso di ispirazione religiosa nella vita degli Stati e dei popoli.

Si noti che, secondo quanto riportato nel suo “La pulizia etnica della Palestina” (2008, Fazi editore, Roma, pag. 22-23), lo storico israeliano ebreo Ilan Pappe riferisce che «Eretz Israel, la denominazione della Palestina nella religione ebraica, era stata venerata nel corso dei secoli da generazioni di ebrei come un luogo di pellegrinaggio religioso, mai come un futuro Stato laico. La tradizione e la religione ebraica istruiscono chiaramente gli ebrei ad aspettare la venuta del Messia promesso alla “fine dei tempi”, prima di poter tornare a Eretz Israel da popolo sovrano in una teocrazia ebraica, ovvero a obbedienti servi di Dio (ragione per cui oggi varie correnti di ebrei ultraortodossi sono non sioniste o antisioniste). In altre parole, sionismo secolarizzato ed ebraismo nazionalizzato. Per portare a compimento il loro progetto, gli ideologi sionisti rivendicavano il territorio biblico e lo ricreavano, o meglio lo reinventavano, come la culla del loro nuovo movimento nazionalista. Secondo loro, la Palestina era occupata da “stranieri” e si doveva riprenderne possesso. “Stranieri” significava tutti i non ebrei che avevano vissuto in Palestina dal periodo romano’. In effetti, per molti sionisti la Palestina non era una terra “occupata” neanche quando vi arrivarono per la prima volta nel 1882, ma piuttosto una terra “vuota”: i palestinesi nativi che là vivevano erano per loro sostanzialmente invisibili oppure facevano parte delle avversità naturali e come tali dovevano essere conquistati e allontanati. Niente, né le pietre né i palestinesi, doveva essere di ostacolo alla “redenzione” nazionale della terra ambita dal movimento sionista».

La politica del giornale è di attenersi ai documenti storici e – quindi – al contrario della stragrande maggioranza dell’opinione degli organi di pensiero del mondo occidentale, rifiutiamo di prendere a riferimento il contenuto di testi sacri, così come di tradizioni tribali o regionali. Verso cui, tuttavia, nutriamo il massimo rispetto, in quanto espressione quanto meno di credenze radicate o di aspirazioni tramandate negli anni.

I primi movimenti ebraici di cui si abbia riscontro storico, della fine del XIX secolo, aspiravano alla costituzione di uno stato unitario, ma non necessariamente in Palestina. All’inizio del XX secolo, infatti, nel corso dei ripetuti colloqui tra i vertici politici britannici ed il leader sionista Herzl, furono fatte ipotesi della nascita del focolare ebreo a Cipro, successivamente nella zona di Al Arish, all’estremità nordorientale della penisola del Sinai, ed infine in Uganda, nell’Africa orientale britannica. Proposta finale di Chamberlain, che Erzl accettò e sottopose al Congresso Sionista mondiale, che accettò, prima che Herzl morisse e la nuova dirigenza sionista non rimettesse tutto in discussione.

La spartizione invocata dalla Risoluzione 181 fu costruita gradualmente dalle autorità britanniche, con alternanza di pareri e di tendenze (il libro “Una pace senza pace” di David Fromkin, Rizzoli, Milano, 1992, è magistrale ed unico nel descrivere tutti i tentennamenti britannici e l’evoluzione dei suoi orientamenti, un vero documento storico) e partiva dalla promessa fatta agli ebrei di creare nell’area palestinese un “focolare nazionale ebraico in Palestina”, a mezzo delle assicurazioni solenni e “formali” fornite il 2 novembre 1917 a nome del governo britannico da Balfour, Ministro degli Esteri, a Lord Rothschild, principale rappresentante della comunità ebraica inglese, e referente del movimento sionista.

Negli anni ’20 i Palestinesi, arabi, erano in quei luoghi ininterrottamente da diversi, molti, secoli e costituivano la maggioranza della popolazione totale, tra l’80% e il 90%. E’ logico che non potessero accettare di buon grado la politica britannica e l’ipotesi di spartizione paritaria della loro terra con chi, arrivato da molto fuori negli ultimi anni, contava meno del 20% della popolazione totale. Tuttavia, preoccupata dell’imponente arrivo di ebrei, e non ebrei, profughi da Germania e Russia, e conscia di non avere sufficiente forza dissuasiva e di contrasto, la dirigenza palestinese nel 1928 accettò l’ipotesi di spartizione come base per i negoziati.

A quel punto la dirigenza sionista, pur originatrice della proposta, rifiutò l’accordo, ritendolo vincolante nei confronti dei segreti piani di occupazione della totalità della Regione.

Prima sollevazione palestinese nel 1929, e, a seguito delle nuove iniziative della lobby sionista seguite all’atteggiamento britannico orientato a soddisfare le richieste palestinesi, nuova rivolta popolare spontanea nel 1936. Durante le successive operazioni di soffocamento della rivolta sono accaduti fatti che hanno costituito un grosso precedente nella vita del neonato stato israeliano e della successiva sua espansione a spese dei Palestinesi, contestualmente alla feroce pulizia etnica realizzata.

Ma questa è un’altra storia, altrettanto tragica e dolorosa, e costituirà oggetto di trattazione separata.

Nel 1947 l’UNSCOP (United Nations Special Committee for Palestine) è definitivamente orientato ad accettare le rivendicazioni del movimento sionista sulla Palestina, interpretando il senso di colpa della comunità internazionale e la sua volontà di risarcire gli ebrei per l’olocausto nazista, a spese degli incolpevoli Arabi Palestinesi. Non venne tenuto conto della reale composizione etnica della popolazione della regione, applicando la quale sarebbe spettato agli ebrei il solo 10% del territorio. La comunità arabo-palestinese decise di boicottare il negoziato, dando spazio ai negoziatori sionisti che stabilirono un negoziato esclusivo e bilaterale con l’ONU. Fu il primo esempio della futura consuetudine di decidere le sorti di quella regione, che vedrà protagonisti ascoltati gli USA e la rappresentanza israeliana, ignorati gli interessi palestinesi e umiliata la sua dignità nazionale.

 

3) Come ci riferisce il citato storico israeliano ebreo Ilan Pappe (“La pulizia etnica della Palestina”, Fazi Editore, Roma, 2008, pag. 52), esponente della corrente della “nuova storia” israeliana, composta di storici ebrei moderni e obiettivi, «Come ebbe a commentare Simcha Flapan, uno dei primi ebrei israeliani che contestò la versione sionista convenzionale degli eventi del 1948, se gli arabi o i palestinesi avessero accettato di aderire alla Risoluzione di spartizione, la leadership ebrea avrebbe indubbiamente rifiutato la mappa proposta dall’UNSCOP.

In realtà, la mappa dell’ONU era la perfetta ricetta per la tragedia che ebbe inizio già il giorno successivo all’ adozione della -Risoluzione 181. Come i teorici della pulizia etnica ammisero in seguito, nel caso di un’ideologia basata sull’esclusività, laddove la questione etnica è altamente esplosiva, ci può essere un solo risultato: la pulizia etnica. I membri dell’ONU che votarono a favore della Risoluzione di spartizione, secondo la mappa che essi stessi avevano tracciato, contribuirono direttamente al crimine che stava per essere compiuto».

 

Enrico La Rosa

 

 

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/un/res181.htm

 

Nazioni Unite Risoluzione dell’Assemblea Generale 181

29 Nov 1947

(traduzione approssimativa automatica di <google.com>)

L’Assemblea Generale, dopo aver riunito in sessione straordinaria su richiesta del Potere obbligatorio costituire e incaricare un comitato speciale per preparare l’esame della questione del governo futuro della Palestina in occasione della seconda sessione ordinaria;

Dopo aver costituito un comitato speciale e ha incaricato di indagare tutte le domande e le questioni rilevanti per il problema della Palestina, e di elaborare proposte per la soluzione del problema, e

Dopo aver ricevuto ed esaminato la relazione della commissione speciale (documento A / 364) (1) tra cui una serie di raccomandazioni unanimi e un piano di partizione con l’unione economica approvata dalla maggioranza della commissione speciale,

Ritiene che l’attuale situazione in Palestina è uno che rischia di mettere in pericolo il benessere generale e le relazioni amichevoli tra le nazioni;

Prende atto della dichiarazione da parte del Potere obbligatoria che prevede di completare la sua evacuazione della Palestina da parte agosto 1948;

Raccomanda al Regno Unito, mentre la potenza mandataria per la Palestina, ea tutti gli altri membri delle Nazioni Unite l’adozione e l’attuazione, per quanto riguarda il futuro governo della Palestina, del Piano di partizione con l’Unione economica di seguito;

Chiede che

Il Consiglio di sicurezza prendere le misure necessarie, come previsto dal piano per la sua attuazione;

Il Consiglio di Sicurezza in considerazione, se le circostanze durante il periodo transitorio richiedono tale considerazione, se la situazione in Palestina costituisce una minaccia alla pace. Se si decide che una tale minaccia esistano, e al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, il Consiglio di Sicurezza dovrebbe integrare l’autorizzazione dell’Assemblea generale adottando misure, a norma degli articoli 39 e 41 della Carta, di autorizzare la Commissione delle Nazioni Unite, come previsto nella presente risoluzione, di esercitare in Palestina le funzioni che le sono attribuiti dal presente risoluzione;

Il Consiglio di Sicurezza determinare come una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di un atto di aggressione, ai sensi dell’articolo 39 della Carta, ogni tentativo di modificare con la forza l’insediamento previsto dalla presente risoluzione;

Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria è informato delle responsabilità previste per esso in questo piano;

Invita gli abitanti della Palestina ad adottare le misure che possono essere necessarie da parte loro di mettere in atto tale piano;

Rivolge un appello a tutti i governi e a tutti i popoli ad astenersi da qualsiasi azione che possa ostacolare o ritardare la realizzazione di queste raccomandazioni, e

Autorizza il Segretario generale di rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno dei membri della Commissione di cui alla parte 1, sezione B, paragrafo I qui di seguito, su tale base, e nella forma che gli può determinare più appropriata alle circostanze, e per fornire la Commissione con il personale necessario per assistere nello svolgimento delle funzioni assegnate alla Commissione da parte dell’Assemblea Generale.*

L’Assemblea Generale,

Autorizza il Segretario generale di trarre dalla Capital Fund Working un importo non superiore a 2.000.000 di dollari per le finalità di cui nell’ultimo paragrafo della risoluzione sul futuro governo della Palestina.

PIANO DI partizione con UNIONE ECONOMICA

Parte I. – Futuro Costituzione e governo della Palestina

  1. CHIUSURA DEL MANDATO, PARTITION E INDIPENDENZA

Il Mandato per la Palestina avrà termine nel più breve tempo possibile, ma in ogni caso non oltre il 1 agosto, 1948.

Le forze armate della Potenza obbligatoria vengono progressivamente ritirate dalla Palestina, il ritiro da completare nel più breve tempo possibile, ma in ogni caso non oltre il 1 AGOSTO 1948.

La potenza mandataria consiglia la Commissione, il prima possibile, la sua intenzione di porre fine al mandato e per evacuare ogni area. Il potere obbligatorie adopera per garantire che una zona situata nel territorio dello Stato ebraico, tra cui un porto di mare e l’entroterra adeguata a fornire servizi per un’immigrazione consistente, deve essere evacuato il più presto possibile e in ogni caso entro e non di 1 Febbraio 1948.

Stati arabi ed ebrei indipendenti e la speciale regime internazionale per la città di Gerusalemme, di cui alla parte III del presente Piano, sono venuti in esistenza in Palestina, due mesi dopo l’evacuazione delle forze armate della Potenza obbligatoria è stato completato, ma in ogni comunque entro il 1 ° ottobre 1948. I confini dello Stato arabo, lo Stato ebraico, e la città di Gerusalemme, sono quelli descritti nelle parti II e III.

Il periodo compreso tra l’adozione da parte dell’Assemblea generale delle sua raccomandazione sulla questione della Palestina e l’istituzione della indipendenza degli Stati arabi ed ebrei deve essere un periodo di transizione.

  1. passaggi da INDIPENDENZA

Una Commissione è istituito composto da un rappresentante di ciascuna delle cinque Stati membri. I membri rappresentati alla Commissione sono eletti dall’Assemblea Generale su più ampia base, geograficamente e non, il più possibile.

L’amministrazione della Palestina, come il Potere obbligatoria ritira le sue forze armate, progressivamente consegnato alla Commissione, che agisce in conformità con le raccomandazioni dell’Assemblea generale, sotto la guida del Consiglio di Sicurezza. Il potere obbligatorio per quanto possibile coordinare i suoi piani per il ritiro con i piani della Commissione di prendere in consegna e gestire le aree che sono state evacuate.

Nell’adempimento di questa responsabilità amministrativa, la Commissione ha la facoltà di emanare regolamenti necessari e adottare altre misure, come richiesto.

Il potere obbligatorio non intraprendere alcuna azione per prevenire, ostacolare o ritardare l’attuazione da parte della Commissione delle misure raccomandate dall’Assemblea generale.

Al suo arrivo in Palestina, la Commissione procederà ad attuare misure per la costituzione delle frontiere degli Stati arabi ed ebrei e la città di Gerusalemme, in conformità con le linee generali delle raccomandazioni dell’Assemblea Generale sulla spartizione della Palestina. Tuttavia, i limiti descritti nella Parte II del presente Piano sono essere modificati in modo che le aree del villaggio come una regola non saranno divisi da confini statali a meno che motivi pressanti rendono quella necessaria.

La Commissione, dopo una consultazione con i partiti democratici e le altre organizzazioni pubbliche degli Stati arabi ed ebrei, deve scegliere e stabilire in ogni Stato il più rapidamente possibile un Consiglio provvisorio di governo. Le attività di entrambi i Consigli arabo e ebraico provvisorie di governo devono essere effettuate sotto la direzione generale della Commissione.

Se entro il 1 aprile 1948 un Consiglio provvisorio di governo non può essere selezionata per uno dei due Stati, o, se selezionati, non può svolgere le sue funzioni, la Commissione comunica che infatti al Consiglio di Sicurezza per tale azione nei confronti di tale Stato come Consiglio di Sicurezza può ritenere corretto, e al Segretario generale per la comunicazione ai Membri delle Nazioni Unite.

Fatte salve le disposizioni di queste raccomandazioni, durante il periodo transitorio i Consigli provvisorie di governo, che agiscono sotto la Commissione, deve avere piena autorità nelle zone sotto il loro controllo tra cui autorità su questioni di immigrazione e di regolazione del territorio.

Il Consiglio provvisorio di governo di ciascuno Stato, secondo la Commissione, riceverà progressivamente dalla Commissione la piena responsabilità per l’amministrazione di questo Stato nel periodo compreso tra la cessazione del mandato e l’istituzione di indipendenza dello Stato.

La Commissione incarica i consigli provvisorie di governo di entrambi i paesi arabi e ebrei, dopo la loro formazione, di procedere alla costituzione di organi di amministrazione di governo, centrale e locale.

Il Consiglio provvisorio di governo di ciascuno Stato, nel più breve tempo possibile, assumere una milizia armata da parte dei residenti di detto Stato, in numero sufficiente per mantenere l’ordine interno e di prevenire scontri di frontiera.

Questo milizie armate in ogni Stato, a fini operativi, sotto il comando di ufficiali ebrei o arabi residenti in quello Stato, ma il controllo politico e militare in generale, tra cui la scelta del Comando della milizia, sono esercitate dalla Commissione.

Il Consiglio provvisorio di governo di ciascuno Stato, entro e non oltre due mesi dopo il ritiro delle forze armate della potenza mandataria, tenere le elezioni per l’Assemblea costituente, che sarà condotto su linee democratiche.

I regolamenti elettorali in ciascuno Stato è redatto dal Consiglio provvisorio di governo e approvati dalla Commissione. Gli elettori qualificati per ogni Stato per queste elezioni devono essere persone oltre diciotto anni di età che sono (a) cittadini palestinesi residenti in detto Stato; e (b) arabi ed ebrei residenti nello Stato, anche se i cittadini non palestinesi, i quali, prima del voto, hanno sottoscritto un avviso di intenzione di diventare cittadini di questo Stato.

Arabi ed ebrei che risiedono nella città di Gerusalemme che hanno firmato un avviso di intenzione di diventare cittadini, gli arabi dello Stato arabo e gli ebrei dello Stato ebraico, ha il diritto di votare, rispettivamente, negli Stati arabi ed ebrei.

Le donne possono votare ed essere eletti alle assemblee costituenti.

Durante il periodo transitorio non Ebreo è consentito di stabilire la residenza nella zona dello Stato arabo proposto, e nessun arabo è consentito di stabilire la residenza nella zona dello Stato ebraico proposto, salvo autorizzazione speciale della Commissione.

L’Assemblea costituente di ciascuno Stato deve redigere una costituzione democratica per il suo Stato e di scegliere un governo provvisorio a succedere al Consiglio provvisorio di governo nominato dalla Commissione. Le Costituzioni degli Stati membri incarnare capitoli 1 e 2 della dichiarazione di cui al punto C di seguito e comprendono, tra l’altro, disposizioni per:

Stabilire in ogni Stato un organo legislativo eletto a suffragio universale e a scrutinio segreto sulla base della rappresentanza proporzionale, e un organo esecutivo responsabile di fronte al legislatore;

Assestamento tutte le controversie internazionali in cui lo Stato può essere incluso con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non sono in pericolo;

Accettare l’obbligo dello Stato di astenersi nelle sue relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con l’obiettivo delle Nazioni Unite;

Garantire a tutte le persone uguali e non discriminatorie in materia di diritti civili, politici, economici e religiosi e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresa la libertà di religione, lingua, parola e di stampa, l’istruzione, la riunione e di associazione;

Preservare la libertà di transito e visitare per tutti i residenti e cittadini dell’altro Stato in Palestina e la città di Gerusalemme, soggetta a considerazioni di sicurezza nazionale, a condizione che ogni Stato deve controllare di residenza all’interno dei suoi confini.

La Commissione nomina una commissione economica preparatoria di tre membri per rendere tutte le disposizioni possibili per la cooperazione economica, al fine di stabilire, non appena possibile, l’Unione economica e il Consiglio economico misto, come previsto nella sezione D sottostante.

Nel periodo compreso tra l’adozione delle raccomandazioni sulla questione della Palestina da parte dell’Assemblea Generale e la cessazione del mandato, la potenza mandataria in Palestina dovrà mantenere la piena responsabilità per l’amministrazione in zone in cui non ha ritirato le sue forze armate. La Commissione assiste il Potere obbligatoria nello svolgimento di queste funzioni. Allo stesso modo la potenza mandataria coopera con la Commissione nello svolgimento delle sue funzioni.

Al fine di garantire che non vi sarà la continuità del funzionamento dei servizi amministrativi e che, sul ritiro delle forze armate della Potenza obbligatoria, tutta l’amministrazione sarà in carica dei Consigli provvisorio e il Consiglio economico misto, rispettivamente, , che agisce sotto la Commissione, vi sarà un trasferimento progressivo, dalla potenza mandataria alla Commissione, di responsabilità di tutte le funzioni di governo, tra cui quello di mantenere l’ordine nelle zone da cui le forze del Potere obbligatori sono stati ritirato.

La Commissione s’ispira nelle sue attività da parte delle raccomandazioni dell’Assemblea Generale e da tali istruzioni come il Consiglio di Sicurezza potrebbe considerare necessario emettere.

Le misure adottate dalla Commissione, nell’ambito delle raccomandazioni dell’Assemblea generale, diventano immediatamente efficaci a meno che la Commissione ha già ricevuto istruzioni contrarie dal Consiglio di Sicurezza.

La Commissione rende relazioni periodiche sullo stato di avanzamento mensili, o più frequentemente se auspicabile, al Consiglio di Sicurezza.

La Commissione presenta la sua relazione finale alla prossima sessione ordinaria dell’Assemblea Generale e contemporaneamente al Consiglio di Sicurezza.

  1. DICHIARAZIONE

Una dichiarazione deve essere presentata alle Nazioni Unite da parte del governo provvisorio di ogni Stato proposto prima dell’indipendenza. Essa contiene, tra l’altro, le seguenti clausole:

Disposizione generale

Le disposizioni contenute nella Dichiarazione sono riconosciute come leggi fondamentali dello Stato e nessuna legge, regolamentari e ufficiale possono essere in contrasto o interferire con queste disposizioni, non prevarranno qualsiasi legge, regolamentari e ufficiale su di loro.

Capitolo 1: Luoghi Santi, Edifici Religiosi e siti

I diritti esistenti in materia di luoghi sacri ed edifici religiosi o siti non possono essere privati ​​o compromesse.

Nella misura in cui luoghi santi sono interessati, la libertà di accesso, visitare, e di transito è garantita, in conformità ai diritti esistenti, per tutti i residenti e cittadini dell’altro Stato e della Città di Gerusalemme, nonché agli stranieri, senza distinzione di nazionalità, soggetti a requisiti di sicurezza nazionale, l’ordine pubblico e decoro.

Allo stesso modo, la libertà di culto è garantita in conformità ai diritti esistenti, fatto salvo il mantenimento dell’ordine pubblico e del decoro.

Luoghi Santi ed edifici religiosi o siti sono conservati. Nessun atto è ammesso che possa in modo mettere in pericolo il loro carattere sacro. Se in qualsiasi momento sembra il governo che un particolare luogo santo, religioso, edificio o sito è bisogno di riparazioni urgenti, il Governo può chiedere alla comunità o comunità interessate ad effettuare tali riparazioni. Il Governo può eseguirli a spese della comunità o della comunità in questione, se non si interviene entro un termine ragionevole.

Niente tasse è riscossa in relazione a qualsiasi luogo santo, edificio religioso o sito che era esente da tassazione, alla data della creazione dello Stato.

Nessun cambiamento nell’incidenza di tale imposizione sarà effettuata avente come effetto o discriminazioni tra i proprietari o occupanti di Luoghi Santi, edifici religiosi o siti, o porrebbe tali proprietari o occupanti in una posizione meno favorevole rispetto alla incidenza fiscale generale di esistito al momento dell’adozione delle raccomandazioni dell’Assemblea.

Il governatore della città di Gerusalemme ha il diritto di stabilire se le disposizioni della Costituzione dello Stato in relazione ai Luoghi Santi, edifici e siti all’interno dei confini dello Stato e dei diritti religiosi che spettano ad essi religiosi, sono applicate correttamente e rispettato, e di prendere decisioni sulla base di diritti esistenti in caso di controversie che dovessero insorgere tra le diverse comunità religiose o riti di una comunità religiosa rispetto a tali luoghi, edifici e siti. Egli riceve piena cooperazione e dei privilegi e delle immunità necessari per l’esercizio delle sue funzioni nello Stato.

Capitolo 2: religiosi e delle minoranze

La libertà di coscienza e il libero esercizio di tutte le forme di culto, sottoposte solamente al mantenimento dell’ordine pubblico e la morale, deve essere garantito a tutti.

Nessuna discriminazione di qualsiasi natura è fatta tra gli abitanti sulla base della razza, della religione, di lingua o di sesso.

Tutte le persone che rientrano nella giurisdizione dello Stato hanno diritto ad una eguale protezione delle leggi.

Il diritto di famiglia e status personale delle varie minoranze e dei loro interessi religiosi, tra cui dotazioni, devono essere rispettati.

Ad eccezione di quanto può essere richiesto per il mantenimento dell’ordine pubblico e del buon governo, nessuna misura viene presa per ostacolare o interferire con l’impresa di enti religiosi o caritativi di tutte le fedi o discriminare qualsiasi rappresentante o membro di questi corpi sul terreno di la sua religione o nazionalità.

Lo Stato garantisce adeguata istruzione primaria e secondaria per la minoranza araba ed ebraica, rispettivamente, nella propria lingua e le sue tradizioni culturali.

Il diritto di ogni comunità a mantenere le proprie scuole per l’educazione dei propri membri nella propria lingua, mentre adeguatamente a tali esigenze educative di carattere generale come lo Stato può imporre, non potrà essere negato o alterato. Istituti scolastici stranieri dovranno continuare la loro attività sulla base dei loro diritti esistenti.

Nessuna restrizione è imposta sul libero uso da qualsiasi cittadino dello Stato di qualsiasi lingua in un rapporto privato, nel commercio, nella religione, nella stampa o in pubblicazioni di qualsiasi tipo, o in incontri pubblici. (3)

Nessun esproprio dei terreni di proprietà di un arabo nello Stato ebraico (da un Ebreo nello Stato arabo) (4) è consentito tranne che per fini pubblici. In tutti i casi di risarcimento integrale esproprio fissati dalla Corte Suprema si dirà precedente a espropriazione.

Capitolo 3: Cittadinanza, convenzioni internazionali e agli obblighi finanziari

  1. Cittadinanza cittadini palestinesi residenti in Palestina al di fuori della città di Gerusalemme, così come arabi ed ebrei che, non in possesso della cittadinanza palestinese, risiedono in Palestina al di fuori della città di Gerusalemme è, sul riconoscimento dell’indipendenza, diventare cittadini dello Stato in cui sono residenti e godere dei diritti civili e politici. Le persone di età superiore ai diciotto anni possono optare, entro un anno dalla data di riconoscimento dell’indipendenza dello Stato in cui risiedono, per la cittadinanza di un altro Stato, a condizione che nessun arabo che risiedano nella zona dello Stato arabo proposto deve avere il diritto di optare per la cittadinanza nello Stato ebraico proposto e nessun Ebreo residente nello Stato ebraico proposto avrà il diritto di optare per la cittadinanza nello Stato arabo proposto. L’esercizio di tale diritto di opzione sarà presa per includere le mogli e bambini sotto i diciotto anni di età delle persone così opting.

Gli arabi che risiedono nella zona dello Stato ebraico proposto e gli ebrei che risiedono nella zona dello Stato arabo proposto che hanno firmato un avviso di intenzione di optare per la cittadinanza dell’altro Stato sono ammissibili a votare alle elezioni per l’Assemblea costituente di quel Stato, ma non nelle elezioni per l’Assemblea Costituente dello Stato in cui risiedono.

  1. Le convenzioni internazionali

Lo Stato è soggetta a tutti gli accordi e convenzioni internazionali, sia generali e speciali, a cui la Palestina è diventato un partito. Fatte salve eventuali facoltà di denuncia ivi previsto, tali accordi e convenzioni devono essere rispettati da parte dello Stato per tutto il periodo per il quale sono stati conclusi.

Qualsiasi controversia circa l’applicabilità e validità delle convenzioni o trattati firmati o aderito dal Potere obbligatoria per conto della Palestina internazionali viene deferita alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità alle disposizioni dello Statuto della Corte.

  1. Obblighi finanziari

Lo Stato deve rispettare e soddisfare tutti gli obblighi finanziari di qualsiasi natura assunta per conto della Palestina dal Potere obbligatoria durante l’esercizio del mandato e riconosciuta dallo Stato. Tale disposizione prevede il diritto dei dipendenti pubblici alle pensioni, indennità o gratifiche.

Tali obblighi devono essere soddisfatti attraverso la partecipazione al Consiglio economico unito in relazione a tali obblighi applicabili in Palestina nel suo complesso, e individualmente nei confronti di quelle applicabili a, e abbastanza apportionable tra, gli Stati.

Una Corte dei reclami, affiliato con il Consiglio economico misto, e composto da un membro designato dalle Nazioni Unite, un rappresentante del Regno Unito e di un rappresentante dello Stato interessato, dovrebbe essere istituito. Qualsiasi controversia tra il Regno Unito e lo Stato rispettando richieste non riconosciute da quest’ultimo deve essere affidata a quest’ultimo.

Concessioni commerciali concessi in relazione a qualsiasi parte della Palestina prima dell’adozione della risoluzione da parte dell’Assemblea generale continuano ad essere validi in base alle loro condizioni, a meno che non modificato di comune accordo tra i concessionari e lo Stato.

Capitolo 4: Disposizioni varie

Le disposizioni dei capitoli 1 e 2 della dichiarazione devono essere sotto la garanzia delle Nazioni Unite, e nessuna modifica deve essere fatta in loro senza il consenso dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ogni Membro delle Nazioni Unite ha il diritto di portare all’attenzione dell’Assemblea Generale qualsiasi infrazione o pericolo di infrazione di una qualsiasi di queste disposizioni, e l’Assemblea Generale può allora formulare le raccomandazioni che ritiene adeguata alle circostanze.

È deferita qualsiasi controversia relativa all’applicazione o all’interpretazione della presente dichiarazione, su richiesta di una delle parti, alla Corte internazionale di giustizia, a meno che le parti concordano di un’altra modalità di insediamento.

  1. UNIONE ECONOMICA E TRANSITO

Il Consiglio provvisorio di governo di ogni Stato entra in un impegno per quanto riguarda l’Unione economica e Transit. Tale impegno è elaborato dalla Commissione di cui al punto B, paragrafo 1, utilizzando per quanto possibile, il consiglio e la cooperazione delle organizzazioni e organismi rappresentativi di ciascuno degli Stati proposto. Essa contiene disposizioni per stabilire l’Unione economica della Palestina e prevedere altre questioni di interesse comune. Se entro il 1 aprile 1948 i Consigli provvisorie di governo non sono entrati in l’impresa, l’impresa sarà messo in vigore da parte della Commissione.

L’Unione economica della Palestina

Gli obiettivi dell’Unione economica della Palestina sono i seguenti:

Una unione doganale;

Un sistema di moneta comune che prevede un unico tasso di cambio;

Operazione nel comune interesse su una base non discriminatoria delle ferrovie inter-statali autostrade; postali, telefoniche e servizi telegrafici ei porti e gli aeroporti coinvolti nel commercio internazionale e del commercio;

Sviluppo economico congiunto, in particolare in materia di irrigazione, bonifica e conservazione del suolo;

Accesso per entrambi gli Stati e per la città di Gerusalemme, su base non discriminatoria a idrici ed elettrici strutture.

È istituito un comitato economico misto, composto di tre rappresentanti di ciascuno dei due Stati e tre membri stranieri nominati dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite. I membri stranieri saranno nominati in primo luogo per un periodo di tre anni; Essi serviranno come individui e non come rappresentanti di Stati.

Le funzioni del Consiglio economico comune sono da implementare direttamente o per delega le misure necessarie per realizzare gli obiettivi dell’Unione economica. Essa è dotata di tutti i poteri di organizzazione e amministrazione necessarie per svolgere le sue funzioni.

Gli Stati membri legarsi a mettere in atto le decisioni del consiglio economico congiunto. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti.

In caso di fallimento di uno Stato ad adottare le misure necessarie il Consiglio può, con una votazione di sei membri, decidere di non divulgare una quota adeguata della parte del gettito doganale alla quale lo Stato in questione ha diritto in virtù dell’unione economica. Qualora lo Stato persistere nella sua mancata collaborazione, il Consiglio può decidere a maggioranza semplice su tali ulteriori sanzioni, tra cui la disposizione dei fondi che ha trattenuti, che ritiene appropriata.

In relazione allo sviluppo economico, le funzioni del Consiglio saranno pianificazione, ricerca e promozione di progetti comuni di sviluppo, ma non si impegnano tali progetti se non con il consenso di entrambi gli Stati e la città di Gerusalemme, nel caso in cui Gerusalemme è direttamente coinvolto nel progetto di sviluppo.

Per quanto riguarda il sistema di moneta unica, le valute che circolano nei due Stati e la città di Gerusalemme sono rilasciati sotto l’autorità del Consiglio economico misto, che sarà l’unica autorità di emissione e che determina le riserve che si terrà contro tale valute.

Per quanto è coerente con il paragrafo 2 (b) di cui sopra, ogni Stato può operare una propria banca centrale, controllare la propria politica fiscale e di credito, incassi e delle spese in valuta estera, la concessione di licenze di importazione, e può effettuare operazioni finanziarie internazionali su la propria fede e di credito. Durante i primi due anni dopo la cessazione del mandato, il Consiglio economico misto ha il potere di adottare le misure necessarie per garantire che – nella misura in cui i ricavi totali in valuta estera dei due Stati di esportazione delle merci e servizi di permesso, ea condizione che ogni Stato prende le misure appropriate per preservare le proprie risorse in valuta estera – ogni Stato deve disporre, in ogni periodo di dodici mesi, in valuta estera sufficiente a garantire la fornitura di quantitativi di beni e servizi importati per il consumo in il suo territorio equivalente ai quantitativi di tali beni e servizi consumati in quel territorio nel periodo di dodici mesi che termina 31 DICEMBRE 1947.

Ogni autorità economica non espressamente attribuite al Consiglio economico unito è riservato a ciascuno Stato.

Ci sarà una tariffa doganale comune con completa libertà di commercio tra gli Stati, e tra gli Stati e la città di Gerusalemme.

Gli orari tariffarie è redatto da una Commissione tariffa, composto da rappresentanti di ciascuno degli Stati in numero uguale, e deve essere presentata al Consiglio economico comune per l’approvazione a maggioranza di voti. In caso di disaccordo in seno alla Commissione tariffa, il consiglio economico misto arbitrare i punti di differenza. Nel caso in cui la Commissione non tariffaria di elaborare qualsiasi orario entro una data da fissare, il consiglio economico congiunto determina il tariffario.

Le seguenti voci sono una prima carica sui costumi e le altre entrate comune del Consiglio economico comune:

Le spese del servizio doganale e del funzionamento dei servizi comuni;

Le spese amministrative del Consiglio economico comune;

Gli obblighi finanziari dell’Amministrazione della Palestina, composto da:

Il servizio del debito pubblico;

Il costo delle prestazioni di pensionamento, attualmente in fase di pagamento o con scadenza nel futuro, nel rispetto delle regole e nella misura stabilita dal comma 3 del precedente capitolo 3.

Dopo questi impegni sono stati rispettati in pieno, l’eccedenza delle entrate dalle dogane e altri servizi comuni è suddiviso nel seguente modo: non meno del 5 per cento e non più del 10 per cento per la Città di Gerusalemme; il residuo è assegnato a ciascuno Stato da parte del Consiglio economico misto equamente, con l’obiettivo di mantenere un livello di governo e dei servizi sociali sufficienti e adatti in ogni Stato, salvo che la quota di uno Stato non può superare l’importo del contributo di tale Stato ai ricavi dell’Unione economica di più di circa quattro milioni di sterline in un anno. L’importo concesso può essere regolata dal Consiglio in base al livello di prezzo rispetto ai prezzi in vigore al momento della costituzione dell’Unione. Dopo cinque anni, i principi della distribuzione dei proventi congiunti possono essere rivisti dal Consiglio economico unito su una base di equità.

Tutte le convenzioni e trattati internazionali che riguardano doganali tariffarie, e quei servizi di comunicazione sotto la giurisdizione del Consiglio economico misto, sono sottoscritti da entrambi gli Stati. In queste materie, i due Stati membri sono tenuti ad agire in conformità con la maggioranza del consiglio economico congiunto.

Il Consiglio economico misto si adopera per garantire per le esportazioni equo e paritario accesso palestinese ai mercati mondiali.

Tutte le imprese gestite dalla commissione economica comune sono pagare salari equi su base uniforme.

La libertà di transito e di visita

L’impresa deve contenere disposizioni di conservazione libertà di transito e di visita per tutti i residenti o cittadini di entrambi gli Stati e della città di Gerusalemme, soggetta a considerazioni di sicurezza; a condizione che ciascuno Stato e la città devono controllare di residenza all’interno dei suoi confini.

Cessazione, modifica e interpretazione dell’impresa

L’impresa e qualsiasi emittente trattato di tali norme restano in vigore per un periodo di dieci anni. Esso resterà in vigore fino a disdetta, per entrare in vigore due anni, è dato da una delle parti.

Durante il periodo iniziale di dieci anni, l’impresa e l’emissione di qualsiasi trattato derivano non possono essere modificati se non con il consenso di entrambe le parti e con l’approvazione dell’Assemblea Generale.

È deferita qualsiasi controversia relativa all’applicazione o all’interpretazione delle dell’impresa e qualsiasi trattato emissione da esso, su richiesta di una delle parti, alla Corte internazionale di giustizia, salvo che le parti concordano di un’altra modalità di insediamento.

  1. ATTIVITÀ

I beni mobili dell’Amministrazione della Palestina sono assegnati agli Stati arabi ed ebrei e la città di Gerusalemme, in via equitativa. Attribuzioni dovrebbero essere effettuate dalla Commissione delle Nazioni Unite di cui al III, sezione B, paragrafo 1, sopra. Beni immobili diventeranno di proprietà del governo del territorio in cui si trovano.

Durante il periodo compreso tra la nomina della Commissione delle Nazioni Unite e la cessazione del mandato, la Potenza obbligatorie, salvo per quanto riguarda gestione ordinaria, consultare la Commissione su qualsiasi misura che possa contemplare coinvolge la liquidazione, cessione o ingombrante del Le attività del governo palestinese, come ad esempio il surplus tesoro accumulato, i proventi delle emissioni obbligazionarie di Stato, terre dello Stato o qualsiasi altro bene.

  1. AMMISSIONE ALLA ADESIONE NEL NAZIONI UNITE

Quando l’indipendenza o l’arabo o lo Stato ebraico come previsto in questo progetto è diventato efficace e la dichiarazione e all’impegno, come previsto in tale piano, sono stati firmati da uno di loro, considerare favorevolmente dovrebbe essere data alla sua domanda di ammissione alla Membro delle Nazioni Unite ai sensi dell’articolo 4 della Carta delle Nazioni Unite.

Parte II. – Confini

  1. LA ARABA DI STATO

L’area dello Stato araba in Galilea occidentale è delimitata a ovest dal Mediterraneo e sul nord dalla frontiera del Libano da Ras en Naqura a un punto a nord di Saliha. Da lì il confine procede verso sud, lasciando l’abitato di Saliha nello Stato arabo, di aderire al punto più meridionale di questo villaggio. Ci segue la linea di confine occidentale dei villaggi di ‘Alma, Rihaniya e Teitaba, seguendo la linea di confine settentrionale del villaggio Meirun di aderire al Distretto secondario linea di confine Acri-Safad. Segue questa linea per un punto ovest del villaggio di Es Sammu’i e si unisce di nuovo al punto più settentrionale del Farradiya. Di qui segue la linea di confine subdistretto alla strada principale Acri-Safad. Da qui segue il confine occidentale del villaggio di Kafr-I’nan fino a raggiungere la Tiberiade-Acri linea di confine sotto-distretto, passando ad ovest della giunzione delle strade Acri-Safad e Lubiya-Kafr-I’nan. Da sud-ovest del villaggio di Kafr-I’nan la linea di confine segue il confine occidentale del Tiberiade Sotto-Distretto a un punto vicino alla linea di confine tra i villaggi di Maghar e ‘Eilabun, quindi rigonfiamenti verso ovest a comprendere come gran parte della parte orientale della pianura di Battuf quanto è necessario per il serbatoio proposto dall’Agenzia Ebraica per l’irrigazione dei terreni a sud e ad est.

Il confine si ricongiunge il confine Tiberiade Sotto-Distretto in un punto della strada Nazareth-Tiberiade sud-est del centro abitato di Tur’an; quindi si corre verso sud, in un primo momento dopo il confine sub-distretto e poi passando tra la Scuola Agraria Kadoorie e Monte Tabor, a un certo punto verso sud alla base del Monte Tabor. Da qui si corre verso ovest, parallelo alla linea della griglia orizzontale 230, all’angolo nord-est delle terre del villaggio di Tel Adashim. E poi corre verso l’angolo nord-ovest di queste terre, da dove gira a sud ea ovest, in modo da includere nello Stato arabo le fonti di fornitura di acqua nel villaggio di Nazaret Yafa. Al raggiungimento Ginneiger segue i confini orientali, settentrionali e occidentali delle terre di questo villaggio per il loro angolo sud-ovest, da dove si procede in linea retta ad un punto sulla ferrovia Haifa-Afula al confine tra i villaggi di Sarid e El-Mujeidil. Questo è il punto di intersezione. Il confine sud-occidentale dell’area dello Stato arabo in Galilea prende una linea da questo punto, passando a nord lungo i confini orientali di Sarid e Gevat a nord-est di Nahalal, procedendo quindi in tutta la terra di Kefar ettari Horesh a un punto centrale sul confine meridionale del villaggio di ‘Ilut, verso ovest, lungo quel villaggio fino alla frontiera orientale di Beit Lahm, là sale a nord e nord-est lungo il suo confine occidentale, a nord-est di Waldheim e di là nord- verso ovest attraverso le terre del villaggio di Shafa ‘Amr verso l’angolo sud-orientale di Ramat Yohanan. Da qui si corre verso nord-nord-est ad un punto della Shafa ‘strada Amr-Haifa, ad ovest del suo incrocio con la strada di I’billin. Da lì si procede a nord-est fino a un punto sul confine meridionale di I’billin situata ad ovest della strada I’billin-Birwa. Quindi lungo quel confine al suo punto più occidentale, da dove si gira a nord, segue tutta la terra del villaggio di Tamra all’angolo nord-occidentale e lungo il confine occidentale della Julis fino a raggiungere la strada Acri-Safad. E poi corre verso ovest lungo il lato meridionale della strada Safad-Acri al confine Galilea-Haifa District, da quel punto ne consegue che di confine fino al mare.

Il confine del paese monte di Samaria e della Giudea inizia il fiume Giordano a Wadi Malih sud-est di Beisan e corre verso ovest fino a incontrare la strada Beisan-Gerico e poi segue il lato occidentale di quella strada in direzione nord-ovest fino al bivio dei confini dei Comparti Distretti di Beisan, Nablus, Jenin e. Da quel punto segue la sub-distretto di confine di Nablus-Jenin verso ovest per una lunghezza di circa tre chilometri e poi si gira a nord-ovest, passando a est delle aree edificate dei villaggi di Jalbun e Faqqu’a, al confine dei Sotto-Distretti di Jenin e Beisan in un punto a nord est di Nuris. Di qui si procede prima northwestwards a un punto a nord del centro abitato di Zie’in e poi verso ovest per la stazione Afula-Jenin, quindi a nord-ovest, lungo la linea di confine distretto fino al punto di intersezione sulla ferrovia Hejaz. Da qui il confine corre southwestwards, tra cui il centro abitato e alcuni terreni del villaggio di Kh. Coperchio nello Stato arabo ad attraversare la strada Haifa-Jenin in un punto sul confine tra il quartiere di Haifa e Samaria ovest di El-Mansi. Segue questo confine al punto più meridionale del villaggio di El-Buteimat. Da qui segue i confini settentrionali e orientali del villaggio di Ar’ara ricongiungere distretto di confine di Haifa-Samaria a Ara Wadi ‘, e quindi procedendo a sud-sud-ovest in una linea retta di circa unirsi con il confine occidentale di Qaqun a un punto ad est della linea ferroviaria sul confine orientale del villaggio Qaqun. Da qui si corre lungo la linea ferroviaria certa distanza ad est di esso per un punto appena ad est della stazione ferroviaria di Tulkarem. Di qui il confine segue una linea a metà strada tra la stazione e la strada Tulkarem-Qalqiliya-Jaljuliya e Ras El-Ein ad un punto appena ad est di Ras stazione di El-Ein, da cui si procede lungo la ferrovia una certa distanza ad est di esso al punto della linea ferroviaria sud della diramazione della linea Haifa-Lidda e Beit Nabala, da cui procede lungo il confine meridionale dell’aeroporto di Lidda al suo angolo sud-ovest, per continuare in direzione sud-ovest fino a un punto appena ad ovest del centro abitato di Sarafand El ‘Amar, da dove gira a sud, passando appena a ovest del centro abitato di Abu El-Fadil a nord-est delle terre di birra Ya’aqov. (La linea di confine deve essere delimitato in modo da consentire l’accesso diretto da parte dello Stato arabo per l’aeroporto). Di qui la linea di confine segue i confini occidentali e meridionali del paese Ramle, all’angolo nord-est del villaggio di El Na’ana, di là in linea retta fino al punto più meridionale di El Barriya, lungo il confine orientale di quel villaggio e il confine meridionale del ‘villaggio Innaba. Di qui si trasforma a nord per seguire il lato sud della strada Jaffa-Gerusalemme fino El-Qubab, da cui segue la strada per il confine di Abu-Shusha. Si corre lungo i confini orientali di Abu Shusha, Seidun, Hulda al punto più meridionale di Hulda, verso ovest, in linea retta verso l’angolo nord-orientale di Umm Kalkha, quindi, seguendo i confini settentrionali del Umm Kalkha, Qazaza e settentrionale e confini occidentali del Mukhezin al confine distretto di Gaza e quindi attraversa le terre del villaggio di El-Mismiya El-Kabira, e Yasur al punto di intersezione del sud, che è a metà strada tra i centri abitati di Yasur e Batani Sharqi.

Dal punto sud di intersezione delle linee di confine corrono a nord-ovest tra i villaggi di Gan Yavne e Barqa al mare a metà strada punto tra Nabi Yunis e Minat El-Qila, e verso sud-est fino ad un punto ovest di Qastina, da cui si trasforma in una direzione sud-ovest, passando a est delle aree edificate di Es Sawafir Esh Sharqiya e ‘Ibdis. Dall’angolo sud-est di ‘villaggio Ibdis corre ad un punto sud-ovest del centro abitato di Beit’ Affa, attraversando la strada di Hebron-El-Majdal appena a ovest del centro abitato di ‘Iraq Suweidan. Di qui si procede verso sud lungo il villaggio confine occidentale di El-Falluja al confine Beersheba Sotto-Distretto. Parte allora attraverso le terre tribali di ‘arabo El-Jubarat a un punto sul confine tra i Sub-Distretti di Beersheba e Hebron nord di Kh. Khuweilifa, da cui procede in direzione sud-ovest fino a un punto sulla strada principale Beersheba-Gaza due chilometri a nord-ovest della città. E poi si gira verso sud-est per raggiungere Wadi Sab ‘in un punto situato un chilometro a ovest di esso. Da qui si scopre a nord-est e prosegue lungo Wadi Sab ‘e lungo la strada Beersheba-Hebron per una distanza di un chilometro, dove si trasforma verso est e corre in linea retta a Kh. Kuseifa di aderire al sub-distretto di confine Beersheba-Hebron. Si segue poi il confine Beersheba-Hebron verso est fino ad un punto a nord di Ras Ez-Zuweira, solo partendo da essa, in modo da tagliare tutta la base del rientro tra le linee verticali della griglia di 150 e 160.

Circa cinque chilometri a nord-est di Ras Ez-Zuweira risulta a nord, escludendo dallo Stato arabo una striscia lungo la costa del Mar Morto, non più di sette chilometri di profondità, per quanto ‘Ein geddi, da dove gira verso est fino a unire la frontiera Transgiordania nel Mar Morto.

Il confine settentrionale della sezione araba della pianura costiera va da un punto tra Minat El-Qila e Nabi Yunis, passando tra le aree edificate di Gan Yavne e Barqa al punto di intersezione. Da qui si piega verso sud-ovest, che attraversa le terre di Batani Sharqi, lungo il confine orientale delle terre di Beit Daras e attraverso le terre di Julis, lasciando gli abitati di Batani Sharqi e Julis al verso ovest, per quanto come l’angolo a nord-ovest delle terre di Beit-Tima. Di qui si corre a est di El-Jiya attraverso le terre del villaggio di El-Barbara lungo i confini orientali dei villaggi di Beit Jirjā, Deir Suneid e Dimra. Dal sud-est della Dimra confine passa attraverso le terre di Beit Hanun, lasciando le terre ebraiche di Nir-Am al verso est. Dal sud-est di Beit Hanun linea corre a sud-ovest fino a un punto a sud della linea della griglia parallele 100, poi si gira a nord-ovest per due chilometri, girando di nuovo in direzione sud-ovest e proseguendo in una linea quasi retta al angolo a nord-ovest delle terre del villaggio di Kirbet Ikhza’a. Da qui si segue la linea di confine di questo villaggio al suo punto più meridionale. E poi corre in direzione sud, lungo la linea della griglia verticale di 90 al suo incrocio con la linea della griglia orizzontale 70. poi si gira verso sud-est a Kh. El-Ruheiba e poi procede in direzione sud, a un punto conosciuto come El-Baha, oltre il quale attraversa il Beersheba-EI ‘strada principale Auja a ovest di Kh. El-Mushrifa. Da lì si raggiunge Wadi El-Zaiyatin appena a ovest di El-Subeita. Da lì si gira a nord-est e poi a sud-est seguendo questo wadi e passa ad est di ‘Abda di aderire Wadi Nafkh. Si sporge poi a sud-ovest lungo Wadi Nafkh, Wadi ‘Ajrim e Wadi Lassan al punto in cui Wadi Lassan attraversa la frontiera egiziana.

L’area della enclave araba di Jaffa è costituito da quella parte della zona urbanistica di Giaffa, che si trova ad ovest dei quartieri ebraici che si trovano a sud di Tel Aviv, a ovest della continuazione della strada Herzl fino alla sua confluenza con la strada Jaffa-Gerusalemme, a sud-ovest del tratto della strada Jaffa-Gerusalemme situata a sud-est di quel bivio, ad ovest delle terre Miqve Yisrael, a nord-ovest di zona comunale Holon, a nord della linea di collegamento fra il nord-ovest della Holon con l’angolo nord-est dell’area comunale Bat Yam ea nord di Bat Yam zona del consiglio locale. La questione del quarto Karton sarà decisa dalla Commissione Confini, tenendo conto tra le altre considerazioni l’opportunità di includere il minor numero possibile dei suoi abitanti arabi e il maggior numero possibile dei suoi abitanti ebrei nello Stato ebraico.

  1. Lo Stato ebraico

Il settore nord-orientale dello stato ebraico (la Galilea orientale) è delimitata a nord ea ovest con la frontiera libanese e ad est con i confini della Siria e Transgiordania. Esso comprende tutto il bacino Huleh, Lago di Tiberiade, tutto il Beisan Sub-District, la linea di confine viene estesa alla cresta delle montagne Gilboa e il Wadi Malih. Da lì lo Stato ebraico si estende a nord-ovest, seguendo il confine descritto nei confronti dello Stato arabo. La sezione ebraica della pianura costiera si estende da un punto tra Minat El-Qila e Nabi Yunis nella Striscia di Gaza sotto-distretto e comprende i comuni di Haifa e Tel-Aviv, lasciando Jaffa come un’enclave dello Stato arabo. La frontiera orientale dello Stato ebraico segue il confine descritto nei confronti dello Stato arabo.

L’area Beersheba comprende tutto il Beersheba Sub-District, tra cui il Negheb e la parte orientale della Gaza sotto-distretto, ma escludendo la città di Beersheba e le zone descritte nei confronti dello Stato arabo. Esso comprende anche una striscia di terra lungo il Mar Morto si estende dalla linea di confine Beersheba-Hebron Distretto secondario di ‘Ein geddi, come descritto nei confronti dello Stato arabo.

  1. LA CITTÀ DI GERUSALEMME

I confini della città di Gerusalemme sono come definiti nelle raccomandazioni sulla città di Gerusalemme. (Vedere parte III, sezione B, di seguito).

Parte III. – Città di Gerusalemme (5)

  1. REGIMI SPECIALI

La città di Gerusalemme sarà stabilito come separatum corpus in uno speciale regime internazionale ed è amministrato dalle Nazioni Unite. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria è designato per scaricare le responsabilità della Autorità Amministratrice per conto delle Nazioni Unite.

  1. confini della città

La città di Gerusalemme deve comprendere l’attuale comune di Gerusalemme, più i villaggi e le città circostanti, la cui più orientale deve essere Abu Dis; la più meridionale, Betlemme; la più occidentale, ‘Ein Karim (tra cui anche il centro abitato di Motsa); e la più settentrionale Shu’fat, come indicato nel disegno-mappa allegata (Allegato B).

  1. Statuto del Comune

Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, entro cinque mesi dall’approvazione del presente piano, elaborare e approvare una legge dettagliata della città, che deve contenere, tra l’altro, la sostanza delle disposizioni seguenti:

Macchine di governo; obiettivi speciali. L’Autorità Amministratrice ad adempiere alle obbligazioni amministrativi devono perseguire i seguenti obiettivi particolari:

Per proteggere e preservare gli interessi spirituali e religiosi unici situati nella città delle tre grandi religioni monoteiste in tutto il mondo, cristiani, ebrei e musulmani; a tal fine di garantire che ordine e la pace, e la pace soprattutto religiosa, regnare a Gerusalemme;

Per promuovere la cooperazione tra tutti gli abitanti della città nel proprio interesse, nonché al fine di incoraggiare e sostenere lo sviluppo pacifico delle relazioni reciproche tra i due popoli palestinesi in tutta la Terra Santa; di promuovere la sicurezza, il benessere e le misure costruttive di sviluppo dei residenti tenendo conto delle circostanze particolari e costumi dei vari popoli e delle comunità.

Governatore e il personale amministrativo. Un governatore della città di Gerusalemme sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione Fiduciaria e sarà responsabile di esso. Egli sarà selezionato sulla base dei titoli speciali e indipendentemente dalla nazionalità. Egli, tuttavia, non essere un cittadino di uno dei due Stati in Palestina.

Il Governatore rappresenta le Nazioni Unite nella città ed esercita in loro favore tutti i poteri di amministrazione, tra cui la gestione degli affari esterni. Egli è assistito da uno staff amministrativo classificato come ufficiali internazionali ai sensi dell’articolo 100 della Carta e scelto quando possibile dagli abitanti della città e del resto della Palestina su base non discriminatoria. Un piano dettagliato per l’organizzazione della amministrazione della città deve essere presentata dal Governatore al Consiglio di Amministrazione Fiduciaria e debitamente approvato da esso.

  1. Autonomia locale

Le unità autonome locali esistenti nel territorio della città (villaggi, cittadine e comuni) devono godere di ampi poteri di governo e di amministrazione locale.

Il Governatore esamina e presenta per l’esame e la decisione del Consiglio di amministrazione fiduciaria un piano per la creazione di unità speciali di campagna, rappresentati rispettivamente, delle sezioni ebrei e arabi di nuova Gerusalemme. Le nuove unità di campagna continuano a far parte l’attuale comune di Gerusalemme.

Misure di sicurezza

La città di Gerusalemme sarà smilitarizzato; la neutralità deve essere dichiarata e conservato, e non paramilitari formazioni, esercizi o attività è consentita all’interno dei suoi confini.

Qualora l’amministrazione della città di Gerusalemme gravemente ostacolato o impedito da mancata collaborazione o interferenza di una o più fasce della popolazione del Governatore deve avere il potere di adottare le misure necessarie per ripristinare il funzionamento efficace di somministrazione.

Per facilitare la manutenzione di diritto interno e di ordine, in particolare per la tutela dei Luoghi Santi ed edifici religiosi e luoghi della città, il Governatore organizza una speciale forza di polizia di resistenza adeguata, i cui membri sono assunti al di fuori della Palestina . Il Governatore ha il potere di dirigere tale disposizione di bilancio come può essere necessario per il mantenimento di questa forza.

Organizzazione legislativo.

Un Consiglio legislativo, eletto dai residenti adulti della città indipendentemente dalla nazionalità, sulla base del suffragio universale e segreto e rappresentanza proporzionale, ha poteri legislativi e di fiscalità. Non sono misure legislative devono, tuttavia, in conflitto o interferire con le disposizioni che saranno indicati nell’ambito dello Statuto del Comune, né alcuna legge, regolamento o azione ufficiale prevalere su di loro. Lo statuto concede al Governatore un diritto di veto bollette incompatibili con le disposizioni di cui alla frase precedente. Inoltre, essa lo autorizzare a promulgare ordinanze temporanee nel caso in cui il Consiglio non riesce ad adottare in tempo una legge ritenuta essenziale per il normale funzionamento dell’amministrazione.

Amministrazione della giustizia.

Lo statuto deve prevedere la creazione di un sistema giudiziario indipendente, tra cui una corte d’appello. Tutti gli abitanti della città sono soggetti a esso.

Unione economica e regime economico.

La città di Gerusalemme sarà incluso nel l’Unione economica della Palestina e soggetta a tutti disposizioni dell’impresa e di tutti i trattati da essa emesse, nonché dalle decisioni del consiglio economico congiunto. La sede del Comitato economico è stabilito nel territorio della città. Lo statuto deve prevedere la regolamentazione delle questioni economiche che non rientrano nel regime dell’Unione economica, sulla base della parità di trattamento e di non discriminazione per tutti i membri di THC Nazioni Unite e dei loro cittadini.

La libertà di transito e di visita: Controllo dei residenti.

Soggetto a considerazioni di sicurezza e di benessere economico per i quali il governatore sotto le indicazioni del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, la libertà di ingresso e di residenza entro i confini della città sarà garantito per i residenti o cittadini degli Stati arabi ed ebrei . Immigrazione in, e di residenza entro i confini della città per i cittadini di altri Stati sono controllati dal Governatore sotto le indicazioni del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria.

Rapporti con gli Stati arabi ed ebrei. I rappresentanti degli Stati arabi ed ebrei sono accreditati al Governatore della Città e pagano con la tutela degli interessi dei loro membri e dei cittadini in connessione con l’amministrazione internazionale di THC City.

Lingue ufficiali.

Arabo e l’ebraico sono le lingue ufficiali della città. Ciò non impedisce l’adozione di una o più lingue di lavoro, come può essere richiesto.

Cittadinanza.

Tutti i residenti diventano ipso facto cittadini della città di Gerusalemme, a meno che optino per la cittadinanza dello Stato di cui sono stati o, se gli arabi o ebrei, hanno depositato avviso di intenzione di diventare cittadini dello Stato arabo o ebraico, rispettivamente cittadini, ai sensi della Parte 1, sezione B, punto 9, del presente Piano.

Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria le disposizioni necessarie per la protezione consolare dei cittadini del Comune di fuori del suo territorio.

Libertà dei cittadini

Fatte salve soltanto le esigenze di ordine pubblico e la morale, gli abitanti della città è garantita il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresa la libertà di coscienza, di religione e di culto, di lingua, di istruzione, parola e di stampa, di riunione e di associazione, e petizione.

Nessuna discriminazione di qualsiasi natura è fatta tra gli abitanti per motivi di razza, religione, lingua o di sesso.

Tutte le persone all’interno della città hanno diritto ad una eguale protezione delle leggi.

Il diritto di famiglia e status personale delle varie persone e delle comunità e dei loro interessi religiosi, tra cui dotazioni, devono essere rispettati.

Ad eccezione di quanto può essere richiesto per il mantenimento dell’ordine pubblico e del buon governo, nessuna misura viene presa per ostacolare o interferire con l’impresa di enti religiosi o caritativi di tutte le fedi o discriminare qualsiasi rappresentante o membro di questi corpi sul terreno di la sua religione o nazionalità.

Il Comune deve assicurare l’istruzione primaria e secondaria adeguata per le comunità arabo ed ebraico, rispettivamente, nelle loro lingue e in conformità con le loro tradizioni culturali.

Il diritto di ogni comunità a mantenere le proprie scuole per l’educazione dei propri membri nella propria lingua, mentre adeguatamente a tali esigenze educative di carattere generale come la città può imporre, non potrà essere negato o alterato. Istituti scolastici stranieri dovranno continuare la loro attività sulla base dei loro diritti esistenti.

Nessuna restrizione è imposta sull’uso libero da qualsiasi abitante della città di qualsiasi lingua in un rapporto privato, nel commercio, nella religione, nella stampa o in pubblicazioni di qualsiasi tipo, o in incontri pubblici.

Luoghi sacri diritti esistenti in materia di luoghi sacri ed edifici religiosi o siti non possono essere privati ​​o compromesse.

Libero accesso ai Luoghi Santi ed edifici religiosi o siti e il libero esercizio del culto deve essere fissato in conformità ai diritti esistenti e secondo le esigenze di ordine pubblico e di decoro.

Luoghi Santi ed edifici religiosi o siti sono conservati. Nessun atto è ammesso che possano in qualche modo mettere in pericolo il loro carattere sacro. Se in qualsiasi momento sembra il Governatore che un particolare luogo santo, edificio religioso o sito è bisogno di riparazioni urgenti, il governatore può invitare la comunità o comunità interessate ad effettuare tali riparazioni. Il governatore può portarlo fuori se stesso a spese della comunità o comunità in questione, se non si interviene entro un termine ragionevole.

Niente tasse è riscossa in relazione a qualsiasi luogo santo, edificio religioso o sito che era esente da tassazione, alla data della creazione della Città. Nessun cambiamento nell’incidenza di tale imposizione sarà effettuata avente come effetto o discriminazioni tra i proprietari o occupanti di Luoghi Santi, edifici religiosi o siti o porrebbe tali proprietari o occupanti in una posizione meno favorevole rispetto alla incidenza fiscale generale che esisteva al momento l’adozione di raccomandazioni dell’Assemblea.

Poteri speciali del Governatore nei confronti dei Luoghi Santi, edifici religiosi e siti della città e in ogni parte della Palestina.

La tutela dei Luoghi Santi, edifici e luoghi di culto situati nella città di Gerusalemme deve essere una preoccupazione speciale del Governatore. In relazione a tali luoghi, edifici e siti in Palestina fuori della città, il Governatore determina, sul terreno dei poteri concessigli dalla Costituzione di entrambi gli Stati, se le disposizioni della Costituzione degli Stati arabi ed ebrei in Palestina trattare essa e dei diritti religiosi che spettano ad essi sono adeguatamente applicate e rispettate.

Il Governatore è inoltre abilitata a prendere decisioni sulla base di diritti esistenti in caso di controversie che dovessero insorgere tra le diverse comunità religiose o riti di una comunità religiosa nei confronti dei Luoghi Santi, edifici e luoghi di culto in ogni parte della Palestina .

In questo compito che può essere assistito da un consiglio consultivo di rappresentanti di diverse confessioni, che svolgono funzioni consultive.

  1. DURATA DEL REGIME SPECIALE

Lo Statuto elaborato dal Consiglio di Amministrazione Fiduciaria i principi di cui sopra entreranno in vigore al più tardi il 1 ° ottobre 1948. Esso rimarrà in vigore in primo luogo per un periodo di dieci anni, a meno che il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria ritiene necessario intraprendere un riesame di queste disposizioni in una data precedente. Dopo la scadenza di questo periodo l’intero sistema deve essere oggetto di esame da parte del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, alla luce dell’esperienza acquisita con il suo funzionamento. I residenti della città sarà poi libero di esprimere tramite di un referendum i loro desideri per eventuali modifiche del regime della Città.

Parte IV. Capitolazioni

Stati i cui cittadini in passato hanno goduto in Palestina i privilegi e le immunità degli stranieri, inclusi i benefici di giurisdizione consolare e la protezione, come già goduti da capitolazione o uso nell’Impero Ottomano, sono invitati a rinunciare a qualsiasi diritto relativo a loro per il re -creazione di tali privilegi e immunità negli Stati arabi ed ebrei proposte e la città di Gerusalemme.

 

Adottata nella riunione plenaria 128:

A favore: 33

Australia, Belgio, Bolivia, Brasile, RSS Bielorussa, Canada, Costa Rica, Cecoslovacchia, Danimarca, Repubblica Dominicana, Ecuador, Francia, Guatemala, Haiti, l’Islanda, la Liberia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Nicaragua, Norvegia, Panama, Paraguay, Perù, Filippine, Polonia, Svezia, SSR ucraino, Unione del Sud Africa, Stati Uniti, Unione Sovietica, Uruguay, Venezuela.

Contro: 13

Afghanistan, Cuba, Egitto, Grecia, India, Iran, Iraq, Libano, Pakistan, Arabia Saudita, Siria, Turchia, Yemen.

Astenuti: 10

Argentina, Cile, Cina, Colombia, El Salvador, Etiopia, Honduras, Messico, Regno Unito, Jugoslavia.

(1) Cfr documenti ufficiali dell’Assemblea generale, Secondo Supplemento Sessione n ° 11, volumi l-LV.

* Al suo cento e ventottesima riunione plenaria del 29 novembre 1947 dell’Assemblea Generale, in conformità con i termini della risoluzione sopra, eletto i seguenti membri della Commissione delle Nazioni Unite sulla Palestina: Bolivia, Cecoslovacchia, Danimarca, Panama e Filippine.

(2) Questa risoluzione è stata adottata senza fare riferimento a un comitato.

(3) La seguente clausola è aggiunto la dichiarazione relativa allo Stato ebraico: “Nello Stato ebraico attrezzature adeguate devono essere fornite ai cittadini di lingua araba per l’uso della loro lingua, oralmente o per iscritto, nella legislatura, prima i tribunali e nell’amministrazione.

(4) Nella dichiarazione relativa allo Stato arabo, i termini “un arabo nello Stato ebraico” dovrebbero essere sostituite dalle parole “di un Ebreo nello Stato arabo”.

(5) Per quanto riguarda l’internazionalizzazione di Gerusalemme, vedi anche le risoluzioni dell’Assemblea generale 185 (S-2), del 26 aprile 1948; 187 (S-2) del 6 maggio 1948, 303 (IV) del 9 dicembre 1949, e le risoluzioni del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria (Sezione IV).