Secondo l’Art. 3 della citata convenzione di Montego Bay, conosciuta anche come UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), l’ampiezza del mare territoriale, fissata unilateralmente dallo Stato, non può estendersi oltre le 12 miglia marine, intendendo in tal modo tutelare gli altri stati da possibili mire espansionistiche.
Il passaggio innocente
L’UNCLOS, all’Art. 17, prevede il diritto di passaggio, così detto innocente, all’interno delle acque territoriali di uno Stato.
Cosa si intenda per passaggio innocente è specificato dai successivi Artt. 18 e 19; in quest’ultimo si stabilisce che lo stesso debba essere non pregiudizievole per la pace, l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato costiero; nel successivo para 2 (A) e (B) viene specificato che ogni minaccia dell’uso della forza contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica e attività con armi di qualsiasi tipo, è considerato contrario alla regola del transito innocente.
L’ Art. 21 prevede che lo Stato costiero, possa, all’interno delle acque territoriali, adottare proprie leggi e regolamenti, in conformità ai dettami della convenzione e fatto salvo il diritto di transito innocente, ben inquadrando tutta una serie di argomenti, fra cui la sicurezza della navigazione, le regole del traffico marittimo e quelle doganali e fiscali.
L’Art. 27 prevede che la giurisdizione criminale dello Stato costiero non possa essere esercitata a bordo di una nave straniera per arrestare una qualsiasi persona o per condurre una qualsiasi attività investigativa, in connessione con un qualsiasi reato commesso durante il transito, fatto salvo il caso in cui:
– le conseguenze del crimine si estendano allo Stato costiero, 1(a);
– il crimine sia tale da disturbare la pace dello Stato o l’ordine pubblico all’interno delle acque territoriali, 1(b).
Nel caso venga iniziata una qualsiasi attività inquirente, sanzionatoria o repressiva da parte dello Stato costiero, qualora richiesto dal Comandante della nave, il fatto deve essere notificato a un agente diplomatico o consolare del Paese di cui la nave batte bandiera e facilitare al massimo i contatti fra tale agente e l’equipaggio (Art. 27-3).
Fattispecie delle Unità militari
Tutto quanto sopra detto, relativo al transito innocente non si applica alle navi militari, la cui definizione viene data dall’Art. 29, che stabilisce come debba intendersi con tale termine una nave appartenente alle Forze Armate di uno Stato e che ne riporta i segni distintivi esterni, al comando di un ufficiale specificamente nominato dal governo di uno Stato, il cui nome sia registrato nei ruoli, condotta da un equipaggio che sia sotto un regolamento di disciplina militare. La non assoggettabilità alle leggi nazionali dello Stato costiero da parte di una nave militare straniera, è prevista dall’Art. 30. Dall’Art. 31 è prevista la diretta responsabilità internazionale dello Stato cui la nave militare appartiene, per qualsiasi infrazione alle leggi nazionali e regolamenti dello Stato costiero. Dall’Art. 32 viene disciplinata l’immunità delle navi militari straniere.
Pertanto, quello che risulta sinora chiaro,oltre la concezione di acque territoriali, sono le definizioni di navi mercantili e navi militari e della applicabilità di leggi e regolamenti nazionali dello Stato costiero nei confronti di navi di transito innocente all’interno delle acque territoriali.
Giurisdizione penale da parte dello Stato costiero a bordo di navi in transito nelle proprie acque territoriali
Giova ricordare quanto Ivaldi & Schiano di Pepe (489) riportano circa le due soluzioni adottate dalla prassi allorché si è confrontata con i problema dei limiti della giurisdizione penale da parte dello Stato costiero a bordo di navi straniere che si trovino nelle acque territoriali.
– La prima soluzione, c.d. francese, seguita dai paesi di civil law, prevede che lo Stato costiero è legittimato ad esercitare la propria giurisdizione su fatti avvenuti a bordo aventi rilievo “esterno”, in quanto suscettibili di provocare sul suo territorio sulla comunità ivi stanziata, turbamenti alla pace, al buon ordine e alla sicurezza; allo Stato di bandiera, è riservata la giurisdizione sui fatti meramente interni, che attengono cioè alla vita a bordo e che esauriscono le loro conseguenze in tale ambito;
– La seconda soluzione, cui prevalentemente si ricorre nei paesi di common law, prevede che lo Stato costiero ha invece piena giurisdizione sulle navi straniere che si trovano nelle sue acque territoriali; l’eventuale astensione dall’esercizio dei suoi poteri costituisce pertanto un atto discrezionale, che esso si risolverà ad adottare, ad esempio, per ragioni di cortesia o convenienza internazionale.
Nella giurisprudenza italiana, come anticipato, viene per lo più impiegato il sistema francese; in tale prospettiva è stato ad esempio escluso, in numerose decisioni, che la presenza a bordo di una nave straniera di armi facenti parte della normale dotazione di bordo integrasse la fattispecie di illegale introduzione ed illegale detenzione di armi nel territorio dello Stato.[1]
Ma quanto detto non costituisce una regola assoluta ed immutabile, tanto che vi sono state decisioni della magistratura italiana non in linea con tale soluzione come riportato dagli stessi autori (490) che hanno citato una sentenza della Corte di Cassazione italiana (7 novembre 2008, n° 44306) in cui si afferma che “per affermare la giurisdizione dello Stato costiero si adotta non solo il criterio del disturbo effettivo ma anche quello del disturbo morale nel senso che la giurisdizione del predetto Stato va affermata pure in ordine a fatti la cui natura si rivela soltanto potenzialmente idonea a turbare l’ordine pubblico e la sicurezza della comunità territoriale” riguardante un accoltellamento avvenuto a bordo di una nave; episodio che aveva creato allarme nella comunità locale ed attivato sia l’apparato sanitario che quello di polizia, proiettando, quindi, i suoi riflessi sul territorio dello Stato costiero.
Esaurito l’elenco ed i cenni sommari su alcuni problemi concernenti le acque territoriali, si intende nella prossima approfondire il regime del diritto internazionale vigente sulle così dette High Seas, o in italiano Alto Mare.
[1] Paola Ivaldi & Lorenzo Schiano di Pepe- Istituzioni di Diritto internazionale – Quarta edizione. Giappichelli editore – Torino 2011