L’Alto Mare è aperto a tutti gli Stati e la libertà di navigazione è esercitata secondo le condizioni previste dalla Convenzione
L’Alto Mare è riservato a scopi pacifici e nessuno Stato può accampare diritti sullo stesso.
L’Art. 86 della UNCLOS specifica cosa si intenda per Alto Mare, ovverosia quelle aree non specificamente indicate in qualche altra maniera nei capitoli precedenti. Con l’Art. 87 è sancito il diritto alla libera navigazione dei mari, stabilendo che l’Alto Mare è aperto a tutti gli Stati e la libertà di navigazione è esercitata secondo le condizioni previste dalla Convenzione.
Ai successivi Art. 87-88 risultano sanciti i principi che l’Alto Mare è riservato a scopi pacifici e che nessuno Stato può accampare diritti sullo stesso.
Ma l’articolo riguardante la vicenda in esame è il successivo 92; in esso è infatti contenuta la dichiarazione che le navi battenti la bandiera di uno Stato, e solo di uno Stato, e salvo casi eccezionali previsti da trattati internazionali o dalla Convenzione stessa, in Alto Mare sono soggetti alla esclusiva giurisdizione del medesimo.
Posizione giuridica delle navi
- Le navi battono la bandiera di un solo Stato e, salvo casi eccezionali specificamente previsti da trattati internazionali o dalla presente convenzione, nell’Alto Mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva. Una nave non può cambiare bandiera durante una traversata o durante uno scalo in un porto, a meno che non si verifichi un effettivo trasferimento di proprietà o di immatricolazione.
- Una nave che navighi sotto le bandiere di due o più Stati impiegandole secondo convenienza non può rivendicare nessuna delle nazionalità in questione nei confronti di altri Stati, e può essere assimilata a una nave priva di nazionalità.
Nei successivi commi dell’Art. 94 sono specificate, in particolare, una serie di misure da adottare da parte dello Stato di bandiera per salvaguardare la sicurezza in mare, sicurezza intesa in senso di safety e non di security.
Obblighi dello Stato di bandiera
- Ogni Stato esercita efficacemente la propria giurisdizione e il proprio controllo su questioni di carattere amministrativo, tecnico e sociale sulle navi che battono la sua bandiera.
- In particolare ogni Stato:
a) tiene un registro delle navi che contenga i nomi e le caratteristiche delle navi che battono la sua bandiera, ad esclusione di quelle che, in virtù di norme internazionali generalmente accettate, per effetto delle loro modeste dimensioni, ne sono esenti;
b) sercita la propria giurisdizione conformemente alla propria legislazione, su tutte le navi che battono la sua bandiera, e sui rispettivi Comandanti, Ufficiali ed Equipaggi, in relazione alle questioni di ordine amministrativo, tecnico e sociale di pertinenza delle navi. - Ogni Stato adotta, per le navi che battono la sua bandiera, tutte le misure necessarie a salvaguardare la sicurezza in mare, con particolare riferimento a:
a) costruzione, attrezzature e navigabilità delle navi;
b) composizione, condizioni di lavoro e addestramento degli equipaggi, tenendo conto degli appropriati strumenti internazionali;
c) impiego dei segnali, buon funzionamento delle comunicazioni e prevenzione degli abbordi. - Tali misure includono le norme necessarie a garantire che:
a) ogni nave, prima dell’immatricolazione e dopo, a intervalli opportuni, sia ispezionata da un ispettore marittimo qualificato, e abbia a bordo le carte e le pubblicazioni nautiche, nonché la strumentazione e le apparecchiature atte a salvaguardare la sicurezza della navigazione; 23.6.98 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 179/27;
b) ogni nave sia affidata a un Comandante e a ufficiali che posseggano i necessari titoli professionali, con particolare riferimento alla capacità marinaresca, alla condotta della navigazione, alle comunicazioni e all’ingegneria navale; e abbia un equipaggio adeguato, nel numero e nella specializzazione dei suoi componenti, al tipo, alle dimensioni, ai macchinari e alle apparecchiature della nave;
c) il Comandante, gli ufficiali e, nella misura appropriata, i membri dell’equipaggio conoscano perfettamente e abbiano l’ordine di rispettare le pertinenti norme internazionali relative alla salvaguardia della vita umana in mare, alla prevenzione degli abbordi, alla prevenzione, riduzione e controllo dell’inquinamento marino, e al buon funzionamento delle radiocomunicazioni. - Nell’adottare le misure di cui ai paragrafi 3 e 4, ogni Stato è tenuto sia ad attenersi alle norme, alle procedure e alle pratiche internazionali generalmente accettate, sia ad assumere qualsiasi iniziativa che si renda necessaria per garantirne l’osservanza.
- Qualunque Stato che abbia fondati motivi per ritenere che su una nave non sono stati esercitati la giurisdizione e i controlli opportuni può denunciare tali omissioni allo Stato di bandiera. Nel ricevere la denuncia, lo Stato di bandiera apre un’inchiesta e, se vi è luogo a procedere, intraprende le azioni necessarie per sanare la situazione.
- Ogni Stato apre un’inchiesta che sarà condotta da o davanti a una o più persone debitamente qualificate, su ogni incidente in mare o di navigazione nell’Alto Mare, che abbia coinvolto una nave battente la sua bandiera e abbia causato la morte o lesioni gravi a cittadini di un altro Stato, oppure abbia provocato danni seri a navi o installazioni di un altro Stato o all’ambiente marino. Lo Stato di bandiera e l’altro Stato cooperano allo svolgimento di inchieste aperte da quest’ultimo su uno qualunque di tali incidenti.
Il successivo Art. 95 tratta della completa immunità per le navi militari da qualsiasi giurisdizione che non sia quella dello Stato di bandiera; ed abbiamo precedentemente visto cosa si intenda per nave da guerra o militare. Alle navi da guerra sono equiparate dal successivo Art. 96, quelle impiegate da uno Stato per servizi governativi non commerciali. L’Art. 98 della Convenzione è altresì molto importante, trattando dell’obbligo di prestare soccorso, uno degli obblighi più importanti in mare; indica che vi è l’obbligo per ogni Stato di esigere che il Comandante di una nave, salvo il caso di rischio per la nave l’equipaggio od i passeggeri, e non viene in alcun modo nominata la parola <merci>, debba prestare soccorso a chi si trovi in condizione di pericolo, procedendo al loro soccorso, una volta a conoscenza della situazione.