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Mediterraneo di Geopolitica e Antropologia
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SEZIONE II - ORGANI SOCIALI
Capo I - Gli Organi dell'Associazione
Articolo 6 - Elenco degli Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Segretario
f) il Tesoriere;
g) il Comitato Etico.
Gli Organi dell'Associazione che prestano la loro attività a favore dell'Associazione medesima non hanno diritto ad alcun compenso e la loro eleggibilità è libera.

Capo II - Le Assemblee
Articolo 7 - Struttura interna dell'Associazione e Organismi dipendenti
Fanno parte dell'Associazione i sottonotati Organismi interni, da essa dipendenti, la cui attività si svolge nell'ambito delle direttive da essa emanate annualmente:
-        Giornale telematico con aggiornamenti plurisettimanali, denominato "OmegaNews", la cui Redazione viene rinnovata/confermata ogni tre anni, sentito il parere del Direttore Responsabile;
-        Centro Studi Analisi e Produzione denominato "L'Alfa e l'Omega ", la cui principale attività consiste nell'elaborare ed aggiornare con cadenza regolare schede paese o d'area o, su richiesta di committenti, studi generali o regionali sullo stato delle istituzioni, della politica, delle relazioni internazionali, dello sviluppo umano e ambientale e su economia e risorse naturali dei singoli Paesi del Mediterraneo, sulle aree di crisi e sulle problematiche critiche internazionali. Il suo Direttore ed i Dirigenti di settore vengono nominati/confermati ogni tre anni; questi ultimi, sentito il parere del Direttore del Centro;
-        Rete delle Organizzazioni Geopolitiche, il cui Direttore viene nominato/confermato ogni tre anni, insieme ai suoi diretti collaboratori;
-        Siti Web ed eventuale blog dell'Associazione, il cui Direttore viene nominato/confermato ogni tre anni, insieme ai suoi eventuali diretti collaboratori;
-        Settore "Eventi e scambio di informazioni", il cui Direttore viene nominato/confermato ogni tre anni, insieme ai suoi eventuali diretti collaboratori.

Articolo 8 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Associazione

Articolo 9 - Composizione e convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con gli obblighi associativi. Essa si riunisce, anche fuori della sede dell'Associazione, almeno una volta l'anno e viene convocata dal Presidente con preavviso minimo scritto di 15 (quindici) giorni.
L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, in qualunque momento, anche quando venga richiesta dal Consiglio Direttivo, previa verbalizzazione della motivazione, ovvero da almeno un 1/10 (un decimo) degli Associati, che ne faccia domanda scritta e motivata al Consiglio, oppure dal Comitato Etico per gravi e/o motivate ragioni previa verbalizzazione delle stesse sul proprio "Libro dei Verbali".
Nei casi sopra elencati il Presidente dovrà convocare l'Assemblea, nel rispetto degli obblighi temporali, entro il termine massimo di un mese successivo alla richiesta.
L'Assemblea viene convocata a mezzo raccomandata da inviarsi o consegnarsi a mano al domicilio risultante dal libro degli associati.
L'Assemblea potrà essere convocata anche tramite fax o messaggio di posta elettronica su indirizzo di posta elettronica preferibilmente certificata (PEC), fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio ed ai relativi indirizzi e recapiti risultanti dai libri dell'Associazione.
In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Associato potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Socio.
Ciascun Socio non potrà essere portatore di più di una delega.
La validità della delega è verificata da almeno un componente del Comitato Etico con l'ausilio e l'assistenza del Segretario.
L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza anche per delega, di almeno la metà degli Associati; mentre in seconda convocazione è validamente costituita ed idonea per deliberare qualunque sia il numero dei presenti, anche per delega, purché tale numero sia pari almeno alla metà più uno dei Componenti il Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.
All'Assemblea partecipa il Segretario ed in caso di sua assenza o impedimento ne viene nominato, dal Presidente, uno scelto fra i presenti.
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del c.c.
Articolo 10 - Compiti dell'Assemblea
L'Assemblea ha i seguenti compiti e funzioni:
a)        deliberare sui criteri di conduzione e gestione dell'Associazione;
b)        nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo ed eleggere tra questi Presidente e Vice Presidente;
c)        eleggere i direttori degli Organismi dipendenti dell'Associazione ed indicare le persone da destinare alle cariche interne, sentite le proposte dei rispettivi direttori;
d)        approvare la relazione annuale delle attività svolte, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale;
e)        approvare le modifiche allo statuto;
f)        nominare e revocare i membri del Comitato Etico;
g)        stabilire la quota di adesione iniziale e la quota associativa annuale e le relative modalità di pagamento;
h)        approvare il documento programmatico annuale (con forza cogente per tutti gli associati) che stabilisce:
-        gli obiettivi e le modalità generali per lo svolgimento dell'attività annuale,
-        gli obiettivi e le modalità generali per il reperimento di fonti di finanziamento
-        i criteri per la loro gestione e ripartizione fra i vari settori di interesse dell'Associazione ed i discendenti progetti da essa approvati;
i)        deliberare lo scioglimento dell'Associazione, e di conseguenza, nominare uno o più liquidatori e deliberare sulla destinazione dei beni residui in conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del presente statuto;
j)        approvare il regolamento, nel quale è disciplinata, fra l'altro, la procedura per l'ammissione di nuovi associati;
k)        deliberare in merito all'espulsione degli associati.

Capo III - Il Consiglio Direttivo
Articolo 11 - Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.
Il primo Consiglio Direttivo è costituito dai soci fondatori, e fra essi verrà eletto il Presidente.
Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno le cariche necessarie allo svolgimento dell'attività associativa.
Articolo 12 - Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea tra le persone proposte dagli associati. Suoi membri fissi, in aggiunta ai precedenti, sono obbligatoriamente i Direttori della Rete di organizzazioni geopolitiche, del sito Web, del Blog, del settore "Eventi e scambio di informazioni", del "Centro di Analisi & Produzione "L'Alfa e l'Omega" e quello del Giornale telematico nominati dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre esercizi (vds. articolo 33) e i suoi componenti sono rieleggibili sino ad un massimo di tre mandati consecutivi.
Ogni componente del Consiglio Direttivo ha dovere di trasparenza ed informazione circa ogni interesse che questi abbia per conto proprio o di terzi, in conflitto con l'Associazione. Conflitto di cui è, peraltro, tenuto a specificare natura, termini, origine e portata.
La mancata trasparenza costituisce ragione di immediata decadenza da ogni incarico.
Il conflitto stesso può essere attuale o potenziale. L'amministratore che rende con la dovuta trasparenza tutte le informazioni non ha l'obbligo di astensione dal partecipare alle delibere riguardanti operazioni nelle quali può avere un interesse in conflitto con l'Associazione.
Il Comitato etico ha la legittimazione ad impugnare e rendere nulle, entro il termine di sessanta giorni, le decisioni adottate dal consiglio direttivo con voto determinante dell'amministratore in conflitto di interessi, qualora tale decisione cagioni un danno patrimoniale o di immagine alla
Associazione.
Qualora venissero a mancare sino a due componenti del Consiglio, i restanti restano in carica e possono procedere alla cooptazione di altro componente al fine di giungere alla conclusione del loro mandato.
Qualora venissero a mancare più di due componenti del Consiglio, i restanti possono procedere esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, convocando prontamente l'Assemblea, affinché quest'ultima elegga nuovamente l'intero Consiglio Direttivo.
Articolo 13 - Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo conduce la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso, in particolare, ha i seguenti compiti:
a) approvare, previa consultazione degli associati, il lancio di iniziative non programmate, impreviste, non deliberate nel corso dell'ultima riunione dell'Assemblea;
b) nominare, revocare e stabilire i poteri del Segretario;
c) conferire deleghe e mandati a singoli associati o gruppi di lavoro;
d) predisporre un parere non vincolante per l'Assemblea sulle singole richieste di adesione associative, previa verifica da parte del Presidente della sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
e) deliberare sulla sospensione dei diritti degli associati;
f) proporre all'Assemblea la decadenza o l'esclusione degli associati;
g) predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo secondo quanto disposto dall'articolo 33 del presente statuto;
h) assumere, in generale, qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per statuto demandato all'Assemblea.
Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone i compiti e i poteri. Può altresì nominare, anche tra estranei, Direttori e Procuratori per determinati atti o categorie di atti con quelle mansioni, limiti, retribuzioni che riterrà più opportuni.
Articolo 14 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo
La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno dodici ore prima.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se risulta presente la maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei suffragi, prevale il voto del Presidente.
Articolo 15 - Riunioni del Consiglio Direttivo con collegamenti a distanza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo.
Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.
Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.
Articolo 16 - Decisioni del Consiglio Direttivo a mezzo di Consultazioni scritte.
Le decisioni del Consiglio Direttivo, salvo quanto appresso previsto, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più consiglieri e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché
l'esatto testo della delibera da adottare.
Il consigliere che ha proposto la delibera comunicherà tempestivamente al Presidente la data di avvenuto ricevimento da parte degli altri consiglieri della proposta loro inviata.
Tutti i componenti il Consiglio Direttivo, compreso il proponente, hanno quindici giorni per trasmettere presso la sede dell'Associazione la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni uno e non superiore a giorni trenta.
La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.
Spetta al Presidente raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i consiglieri indicando:
-        i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
-        le date in cui sono pervenute la proposta ai consiglieri e le risposte degli stessi alla Associazione;
-        eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.
In caso di consultazione scritta, le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.
In caso di richiesta anche di un solo amministratore, il Consiglio Direttivo deve deliberare in adunanza collegiale.

Capo IV - Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere
Articolo 17 - Presidente
L'Assemblea elegge un Presidente e un Vice Presidente.
Il Presidente ha i seguenti compiti e funzioni:
a)        convocare e presiedere l'Assemblea;
b)        convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
c)        convocare il Comitato Etico.
Il Presidente esercita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le predette funzioni nel caso di sua assenza o impedimento e la sua sottoscrizione fa prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.
Articolo 18 - Segretario
Allo scopo di assicurare il migliore svolgimento delle attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo nomina un Segretario.
Esso è nominato dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti e può essere riconfermato sino a tre mandati.
Provvede alla gestione dell'Associazione, cura la sua organizzazione e dirige il personale.
In particolare:
-        cura l'Albo associativo;
-        esegue le deliberazioni e le direttive dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Comitato Etico;
-        assicura la predisposizione dei documenti di programmazione economica e del bilancio d'esercizio;
-        collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività e alla loro presentazione al Consiglio Direttivo;
-        provvede al controllo dei risultati di gestione.
In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni sono svolte da persona scelta dal Consiglio Direttivo.
Articolo 19 - Tesoriere
Il Consiglio Direttivo sceglie fra i suoi membri un Tesoriere.
Il Tesoriere:
-        ha in consegna i libri, le scritture contabili e tutti gli altri documenti dell'Associazione;
-        é responsabile dei fondi dell'Associazione e cura altresì la riscossione dei contributi annuali.

Capo V - Il Comitato Etico
Articolo 20 - Composizione del Comitato Etico
Il Comitato Etico è composto da un numero variabile di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea, tra persone estranee ed indipendenti rispetto al Consiglio Direttivo, per un periodo di tre anni in base a criteri di esperienza e competenza nei settori della Comunicazione, dei Media, dei Social Network, delle Scienze sociali, delle Relazioni internazionali, dello sviluppo umano e sostenibile, dei diritti umani e del diritto internazionale, della ricerca sociale e scientifica.
Il Comitato Etico elegge, tra i suoi componenti, il proprio Presidente e delibera a maggioranza semplice dei componenti presenti.
Articolo 21 - Compiti del Comitato Etico
Il Comitato Etico ha i seguenti compiti e funzioni:
a)        elaborare e trasmettere al Presidente dell'Associazione le raccomandazioni e le indicazioni ritenute opportune per la gestione dei progetti nel campo della Comunicazione e degli studi ed approfondimenti nei campi dell'Antropologia e della Geopolitica all'esame del Consiglio Direttivo;
b)        supervisionare la correttezza e la trasparenza dell'operato dell'Associazione e dei suoi associati nell'ambito dei progetti da esso finanziati, secondo i termini e gli strumenti previsti dal regolamento e dall'eventuale manuale operativo, se redatto ed esistente;
c)        proporre al Consiglio Direttivo l'irrogazione di sanzioni verso gli Associati che violino quanto previsto dagli articoli del presente Statuto, secondo quanto previsto dal regolamento da approvarsi secondo quanto disposto dall'articolo 10, lettera j.

Sezione III - Associati
Articolo 22 - Adesione associativa
Possono aderire all'Associazione in qualità di associati tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23 del presente statuto ed orientati a realizzare progetti che comportino lo svolgimento in toto o in parte delle attività elencate e conformi alle finalità illustrate nel precedente articolo 4.
Le procedure da seguire per la presentazione delle domande di adesione associativa sono stabilite con il regolamento interno da approvarsi come appresso specificato.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed il riconoscimento della qualifica di "associato", nonché dei correlati diritti ed obblighi associativi, decorre dalla data della relativa delibera.
Articolo 23 - Requisiti per l'adesione associativa
Per essere iscritti all'Associazione sono necessari i sotto elencati requisiti:
a)        avere compiuto la maggiore età;
b)        essere di specchiata moralità, onestà e condotta e non avere riportato condanne da ritenersi infamanti secondo il comune modo di sentire;
c)        non svolgere attività incompatibili con quella dell'Associazione, circostanza che dovrà essere testimoniata da apposita dichiarazione resa e sottoscritta all'atto della domanda di ammissione.
La sussistenza dei suddetti requisiti di ammissibilità è verificata dal Presidente secondo la procedura prevista dal regolamento.
Articolo 24 - Diritti degli associati
A tutti gli associati, in ragione della loro effettività, è garantita in ogni forma la piena partecipazione alla vita associativa, con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche associative nonché i diritti di voto per l'approvazione e le modificazioni statutarie, oltre che per le nomine degli organi associativi.
All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 25 - Obblighi degli associati
Costituiscono obblighi per gli associati:
a)        osservare scrupolosamente lo Statuto, i Regolamenti interni e le disposizioni emanate dagli Organi dell'Associazione, incluse le specifiche raccomandazioni formulate dal Comitato Etico;
b)        mantenere un contegno serio e decoroso e in ogni caso consono all'Associazione sia nei locali della Sede che di elementi d'organizzazione da essa dipendenti, che nell'esercizio dei compiti loro affidati;
c)        disimpegnare diligentemente i compiti loro affidati;
d)        partecipare alle sue riunioni ordinarie e straordinarie e collaborare alle iniziative generali promosse da OMeGA, contribuendo attivamente al successo ed al buon andamento dell'Associazione;
e)        adempiere con regolarità alla corresponsione della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari;
f)        rifiutare, nell'adempimento dell'attività riconducibile ad OmeGA a qualsiasi ricompensa o incentivo di carattere personale riferiti all'attività in essa svolta;
g)        usare modi, vocabolario e comportamento urbani, che abbiano nel massimo rispetto le altrui esigenze e sensibilità;
h)        osservare tassativamente il "segreto d'ufficio" e, in riferimento alla delicatezza e alla particolarità dei compiti svolti o degli incarichi ricevuti, non divulgare - nemmeno in astratto - notizie o riferire fatti che possono arrecare pregiudizio alla normale o particolare attività di O.Me.G.A., o ai suoi esiti.
Articolo 26 - Sanzioni ed altri provvedimenti
I Soci sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:
-        ammonizione scritta;
-        decadenza dalle cariche sociali;
-        sospensione a tempo determinato.
I provvedimenti di cui sopra sono di competenza del Consiglio Direttivo e contro gli stessi l'interessato può proporre ricorso, entro quindici giorni decorrenti dalla data nella quale è venuto a conoscenza del provvedimento, al Comitato Etico che decide - entro trenta giorni dal ricorso - in via definitiva sentito il reclamante stesso ed il Consiglio di Amministrazione.
Il socio che venga raggiunto da formalizzazione di assoggettamento ad indagini giudiziarie o di provvedimenti da parte dell'autorità inquirente, quale che sia l'imputazione, viene obbligatoriamente escluso dalle cariche sociali e posto nella condizione di "socio sospeso in attesa di accertamenti giudiziari" con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, da convocarsi nel più breve tempo possibile. Nel corso della medesima adunanza saranno nominati i sostituti nelle cariche lasciate vacanti. Qualora gli accertamenti dovessero dimostrare l'innocenza del socio inquisito, questo sarà reintegrato nel corso di riunione straordinaria dell'Assemblea e, qualora sia stato sospeso da eventuale carica sociale, sarà obbligatoriamente reintegrato nella stessa allo scadere del mandato del socio in carica all'atto dell'avvenuto scagionamento e del conseguente reintegro nell'Associazione.
Al Socio sospeso è inibito - per il periodo della sospensione - l'esercizio delle proprie funzioni in seno all'Associazione, nonché l'accesso e la frequentazione dei locali e delle attività dell'Associazione stessa.
Il periodo della sospensione non può essere inferiore a giorni quindici né superiore a mesi diciotto.
Nelle ipotesi che comportano l'esclusione dell'Associato, il Consiglio Direttivo può adottare nei suoi confronti un provvedimento cautelare o preventivo di sospensione non inferiore a mesi tre, né superiore a mesi sei.
Tale provvedimento deve essere comunicato all'Associato interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'indicazione dei fatti e dei motivi che vi hanno dato luogo.
L'Associato potrà richiedere entro quindici giorni al Consiglio Direttivo la revoca del provvedimento controbattendo le argomentazioni in esso contenute.
Il Consiglio Direttivo, a sua volta, dovrà entro trenta giorni revocare o confermare il provvedimento che nel frattempo sarà comunque efficace.
L'Associato sottoposto al provvedimento di sospensione cautelare/preventiva ha il diritto di ricorrere al giudizio del Comitato Etico nei tempi e con le modalità di cui al Regolamento interno.
Articolo 27 - Perdita della qualifica di associato
La qualità di Associato si perde per :
-        dimissioni
-        decadenza
-        espulsione
Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere l'Associato che :
-        abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
-        non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
Articolo 28 - Dimissioni del Socio
In questo caso l'Associato presenta al Consiglio di Amministrazione, in forma scritta, le proprie dimissioni con le quali rinunzia a mantenere il suo diritto di appartenenza
all'Associazione.
Ai sensi dell'articolo 24 comma 2 del Codice Civile, il recesso può essere esercitato in ogni momento ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia stato fatto almeno tre mesi prima.
Articolo 29 - Decadenza del Socio
Si perde per decadenza:
-        quando all'Associato vengano a mancare uno o più dei requisiti essenziali che legittimavano la sua iscrizione;
-        quando il comportamento dell'Associato si renda incompatibile con i principi morali ai quali l'Associazione si ispira;
-        qualora, nonostante il richiamo scritto, l'Associato persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dal presente Statuto.
Il provvedimento di decadenza - che deve essere comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - è motivatamente proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall'Assemblea dei Soci.
Articolo 30 - Espulsione del Socio
Si perde per espulsione in tutti i casi che rendono incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'Associato all'Associazione, ivi compreso condanne penali infamanti pronunziate dalla Magistratura a titolo definitivo. Della proposta di espulsione e dei relativi motivi il Consiglio Direttivo dà comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'invito a presentare con lo stesso mezzo (raccomandata con avviso di ricevimento) entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione le proprie deduzioni. La proposta di esclusione e dei relativi motivi, accompagnata dal parere conforme del Comitato Etico nonché dalle eventuali deduzioni dell'interessato saranno rese note all'Assemblea dei Soci che delibera in merito, a scrutinio segreto.
Contro il provvedimento di esclusione, anche per decadenza, il socio ai sensi dell'articolo 24, comma 3° del Codice Civile, può ricorrere all'Autorità Giudiziaria.
L'Associato definitivamente espulso non può rientrare a far parte dell'Associazione.
Articolo 31 - Obblighi posteriori alla perdita della qualifica di Socio.
L'associato che perde tale qualifica ha l'obbligo di onorare fino al loro compimento gli impegni precedentemente sottoscritti. Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. Di essi si terrà conto e debito trascinamento in caso di "sospensione in attesa di accertamenti giudiziari" e di successivo scagionamento e reintegro.

SEZIONE IV - Varie
Articolo 32 - Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dalle contribuzioni degli associati e di terzi, da donazioni e lasciti, nonché da ogni altro bene, mobile ed immobile, che in ogni caso e a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione stessa.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Il patrimonio è rigidamente vincolato ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi.
È fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o
regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Articolo 33 - Esercizio sociale
La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Qualora l'Associazione venga costituita all'interno dell'ultimo trimestre dell'anno, la durata del 1° E.F. s'intende estesa sino al 31 dicembre dell'anno solare successivo.
Il bilancio preventivo per l'anno seguente deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e trasmesso all'Assemblea entro il mese di ottobre.
Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e trasmesso all'Assemblea entro il primo trimestre dalla chiusura dell'esercizio.
Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea, da tenersi entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo.
I bilanci sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Articolo 34 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione avviene in tutti i casi contemplati dal Codice Civile, nonché, qualora lo deliberi, con il voto favorevole dei tre quarti degli associati. L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 35 - Clausola compromissoria
Le eventuali controversie fra soci o fra questi e l'Associazione sull'interpretazione o esecuzione del presente statuto saranno rimesse al giudizio di un arbitro amichevole compositore, scelto di comune accordo dalle parti, che giudicherà in via rituale, secondo le norme del Codice di Procedura Civile. In assenza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Roma, ad istanza della parte più diligente.
Articolo 36 - Rinvio alle leggi applicabili
Per quanto non previsto dal presente statuto e dal regolamento, si fa riferimento al Codice Civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

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