SEZIONE IV - Varie
Articolo 32 - Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dalle contribuzioni degli associati e di terzi, da donazioni e lasciti, nonché da ogni altro bene, mobile ed immobile, che in ogni caso e a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione stessa.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Il patrimonio è rigidamente vincolato ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi.
È fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o
regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Articolo 33 - Esercizio sociale
La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Qualora l'Associazione venga costituita all'interno dell'ultimo trimestre dell'anno, la durata del 1° E.F. s'intende estesa sino al 31 dicembre dell'anno solare successivo.
Il bilancio preventivo per l'anno seguente deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e trasmesso all'Assemblea entro il mese di ottobre.
Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e trasmesso all'Assemblea entro il primo trimestre dalla chiusura dell'esercizio.
Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea, da tenersi entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo.
I bilanci sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Articolo 34 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione avviene in tutti i casi contemplati dal Codice Civile, nonché, qualora lo deliberi, con il voto favorevole dei tre quarti degli associati. L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 35 - Clausola compromissoria
Le eventuali controversie fra soci o fra questi e l'Associazione sull'interpretazione o esecuzione del presente statuto saranno rimesse al giudizio di un arbitro amichevole compositore, scelto di comune accordo dalle parti, che giudicherà in via rituale, secondo le norme del Codice di Procedura Civile. In assenza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Roma, ad istanza della parte più diligente.
Articolo 36 - Rinvio alle leggi applicabili
Per quanto non previsto dal presente statuto e dal regolamento, si fa riferimento al Codice Civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.