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Mediterraneo di Geopolitica e Antropologia
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Sezione III - Associati
Articolo 22 - Adesione associativa
Possono aderire all'Associazione in qualità di associati tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23 del presente statuto ed orientati a realizzare progetti che comportino lo svolgimento in toto o in parte delle attività elencate e conformi alle finalità illustrate nel precedente articolo 4.
Le procedure da seguire per la presentazione delle domande di adesione associativa sono stabilite con il regolamento interno da approvarsi come appresso specificato.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed il riconoscimento della qualifica di "associato", nonché dei correlati diritti ed obblighi associativi, decorre dalla data della relativa delibera.

Articolo 23 - Requisiti per l'adesione associativa
Per essere iscritti all'Associazione sono necessari i sotto elencati requisiti:
a)        avere compiuto la maggiore età;
b)        essere di specchiata moralità, onestà e condotta e non avere riportato condanne da ritenersi infamanti secondo il comune modo di sentire;
c)        non svolgere attività incompatibili con quella dell'Associazione, circostanza che dovrà essere testimoniata da apposita dichiarazione resa e sottoscritta all'atto della domanda di ammissione.
La sussistenza dei suddetti requisiti di ammissibilità è verificata dal Presidente secondo la procedura prevista dal regolamento.

Articolo 24 - Diritti degli associati
A tutti gli associati, in ragione della loro effettività, è garantita in ogni forma la piena partecipazione alla vita associativa, con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche associative nonché i diritti di voto per l'approvazione e le modificazioni statutarie, oltre che per le nomine degli organi associativi.
All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 25 - Obblighi degli associati
Costituiscono obblighi per gli associati:
a)        osservare scrupolosamente lo Statuto, i Regolamenti interni e le disposizioni emanate dagli Organi dell'Associazione, incluse le specifiche raccomandazioni formulate dal Comitato Etico;
b)        mantenere un contegno serio e decoroso e in ogni caso consono all'Associazione sia nei locali della Sede che di elementi d'organizzazione da essa dipendenti, che nell'esercizio dei compiti loro affidati;
c)        disimpegnare diligentemente i compiti loro affidati;
d)        partecipare alle sue riunioni ordinarie e straordinarie e collaborare alle iniziative generali promosse da OMeGA, contribuendo attivamente al successo ed al buon andamento dell'Associazione;
e)        adempiere con regolarità alla corresponsione della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari;
f)        rifiutare, nell'adempimento dell'attività riconducibile ad OmeGA a qualsiasi ricompensa o incentivo di carattere personale riferiti all'attività in essa svolta;
g)        usare modi, vocabolario e comportamento urbani, che abbiano nel massimo rispetto le altrui esigenze e sensibilità;
h)        osservare tassativamente il "segreto d'ufficio" e, in riferimento alla delicatezza e alla particolarità dei compiti svolti o degli incarichi ricevuti, non divulgare - nemmeno in astratto - notizie o riferire fatti che possono arrecare pregiudizio alla normale o particolare attività di O.Me.G.A., o ai suoi esiti.

Articolo 26 - Sanzioni ed altri provvedimenti
I Soci sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:
-        ammonizione scritta;
-        decadenza dalle cariche sociali;
-        sospensione a tempo determinato.
I provvedimenti di cui sopra sono di competenza del Consiglio Direttivo e contro gli stessi l'interessato può proporre ricorso, entro quindici giorni decorrenti dalla data nella quale è venuto a conoscenza del provvedimento, al Comitato Etico che decide - entro trenta giorni dal ricorso - in via definitiva sentito il reclamante stesso ed il Consiglio di Amministrazione.
Il socio che venga raggiunto da formalizzazione di assoggettamento ad indagini giudiziarie o di provvedimenti da parte dell'autorità inquirente, quale che sia l'imputazione, viene obbligatoriamente escluso dalle cariche sociali e posto nella condizione di "socio sospeso in attesa di accertamenti giudiziari" con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, da convocarsi nel più breve tempo possibile. Nel corso della medesima adunanza saranno nominati i sostituti nelle cariche lasciate vacanti. Qualora gli accertamenti dovessero dimostrare l'innocenza del socio inquisito, questo sarà reintegrato nel corso di riunione straordinaria dell'Assemblea e, qualora sia stato sospeso da eventuale carica sociale, sarà obbligatoriamente reintegrato nella stessa allo scadere del mandato del socio in carica all'atto dell'avvenuto scagionamento e del conseguente reintegro nell'Associazione.
Al Socio sospeso è inibito - per il periodo della sospensione - l'esercizio delle proprie funzioni in seno all'Associazione, nonché l'accesso e la frequentazione dei locali e delle attività dell'Associazione stessa.
Il periodo della sospensione non può essere inferiore a giorni quindici né superiore a mesi diciotto.
Nelle ipotesi che comportano l'esclusione dell'Associato, il Consiglio Direttivo può adottare nei suoi confronti un provvedimento cautelare o preventivo di sospensione non inferiore a mesi tre, né superiore a mesi sei.
Tale provvedimento deve essere comunicato all'Associato interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'indicazione dei fatti e dei motivi che vi hanno dato luogo.
L'Associato potrà richiedere entro quindici giorni al Consiglio Direttivo la revoca del provvedimento controbattendo le argomentazioni in esso contenute.
Il Consiglio Direttivo, a sua volta, dovrà entro trenta giorni revocare o confermare il provvedimento che nel frattempo sarà comunque efficace.
L'Associato sottoposto al provvedimento di sospensione cautelare/preventiva ha il diritto di ricorrere al giudizio del Comitato Etico nei tempi e con le modalità di cui al Regolamento interno.

Articolo 27 - Perdita della qualifica di associato
La qualità di Associato si perde per :
-        dimissioni
-        decadenza
-        espulsione
Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere l'Associato che :
-        abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
-        non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Articolo 28 - Dimissioni del Socio
In questo caso l'Associato presenta al Consiglio di Amministrazione, in forma scritta, le proprie dimissioni con le quali rinunzia a mantenere il suo diritto di appartenenza
all'Associazione.
Ai sensi dell'articolo 24 comma 2 del Codice Civile, il recesso può essere esercitato in ogni momento ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia stato fatto almeno tre mesi prima.

Articolo 29 - Decadenza del Socio
Si perde per decadenza:
-        quando all'Associato vengano a mancare uno o più dei requisiti essenziali che legittimavano la sua iscrizione;
-        quando il comportamento dell'Associato si renda incompatibile con i principi morali ai quali l'Associazione si ispira;
-        qualora, nonostante il richiamo scritto, l'Associato persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dal presente Statuto.
Il provvedimento di decadenza - che deve essere comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - è motivatamente proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 30 - Espulsione del Socio
Si perde per espulsione in tutti i casi che rendono incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'Associato all'Associazione, ivi compreso condanne penali infamanti pronunziate dalla Magistratura a titolo definitivo. Della proposta di espulsione e dei relativi motivi il Consiglio Direttivo dà comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'invito a presentare con lo stesso mezzo (raccomandata con avviso di ricevimento) entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione le proprie deduzioni. La proposta di esclusione e dei relativi motivi, accompagnata dal parere conforme del Comitato Etico nonché dalle eventuali deduzioni dell'interessato saranno rese note all'Assemblea dei Soci che delibera in merito, a scrutinio segreto.
Contro il provvedimento di esclusione, anche per decadenza, il socio ai sensi dell'articolo 24, comma 3° del Codice Civile, può ricorrere all'Autorità Giudiziaria.
L'Associato definitivamente espulso non può rientrare a far parte dell'Associazione.

Articolo 31 - Obblighi posteriori alla perdita della qualifica di Socio.
L'associato che perde tale qualifica ha l'obbligo di onorare fino al loro compimento gli impegni precedentemente sottoscritti. Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. Di essi si terrà conto e debito trascinamento in caso di "sospensione in attesa di accertamenti giudiziari" e di successivo scagionamento e reintegro.

SEZIONE IV - Varie
Articolo 32 - Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dalle contribuzioni degli associati e di terzi, da donazioni e lasciti, nonché da ogni altro bene, mobile ed immobile, che in ogni caso e a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione stessa.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Il patrimonio è rigidamente vincolato ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi.
È fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o
regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Articolo 33 - Esercizio sociale
La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Qualora l'Associazione venga costituita all'interno dell'ultimo trimestre dell'anno, la durata del 1° E.F. s'intende estesa sino al 31 dicembre dell'anno solare successivo.
Il bilancio preventivo per l'anno seguente deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e trasmesso all'Assemblea entro il mese di ottobre.
Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e trasmesso all'Assemblea entro il primo trimestre dalla chiusura dell'esercizio.
Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea, da tenersi entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo.
I bilanci sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Articolo 34 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione avviene in tutti i casi contemplati dal Codice Civile, nonché, qualora lo deliberi, con il voto favorevole dei tre quarti degli associati. L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 35 - Clausola compromissoria
Le eventuali controversie fra soci o fra questi e l'Associazione sull'interpretazione o esecuzione del presente statuto saranno rimesse al giudizio di un arbitro amichevole compositore, scelto di comune accordo dalle parti, che giudicherà in via rituale, secondo le norme del Codice di Procedura Civile. In assenza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Roma, ad istanza della parte più diligente.
Articolo 36 - Rinvio alle leggi applicabili
Per quanto non previsto dal presente statuto e dal regolamento, si fa riferimento al Codice Civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

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