Capo III - Il Consiglio Direttivo
Articolo 11 - Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.
Il primo Consiglio Direttivo è costituito dai soci fondatori, e fra essi verrà eletto il Presidente.
Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno le cariche necessarie allo svolgimento dell'attività associativa.
Articolo 12 - Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea tra le persone proposte dagli associati. Suoi membri fissi, in aggiunta ai precedenti, sono obbligatoriamente i Direttori della Rete di organizzazioni geopolitiche, del sito Web, del Blog, del settore "Eventi e scambio di informazioni", del "Centro di Analisi & Produzione "L'Alfa e l'Omega" e quello del Giornale telematico nominati dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre esercizi (vds. articolo 33) e i suoi componenti sono rieleggibili sino ad un massimo di tre mandati consecutivi.
Ogni componente del Consiglio Direttivo ha dovere di trasparenza ed informazione circa ogni interesse che questi abbia per conto proprio o di terzi, in conflitto con l'Associazione. Conflitto di cui è, peraltro, tenuto a specificare natura, termini, origine e portata.
La mancata trasparenza costituisce ragione di immediata decadenza da ogni incarico.
Il conflitto stesso può essere attuale o potenziale. L'amministratore che rende con la dovuta trasparenza tutte le informazioni non ha l'obbligo di astensione dal partecipare alle delibere riguardanti operazioni nelle quali può avere un interesse in conflitto con l'Associazione.
Il Comitato etico ha la legittimazione ad impugnare e rendere nulle, entro il termine di sessanta giorni, le decisioni adottate dal consiglio direttivo con voto determinante dell'amministratore in conflitto di interessi, qualora tale decisione cagioni un danno patrimoniale o di immagine alla
Associazione.
Qualora venissero a mancare sino a due componenti del Consiglio, i restanti restano in carica e possono procedere alla cooptazione di altro componente al fine di giungere alla conclusione del loro mandato.
Qualora venissero a mancare più di due componenti del Consiglio, i restanti possono procedere esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, convocando prontamente l'Assemblea, affinché quest'ultima elegga nuovamente l'intero Consiglio Direttivo.
Articolo 13 - Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo conduce la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso, in particolare, ha i seguenti compiti:
a) approvare, previa consultazione degli associati, il lancio di iniziative non programmate, impreviste, non deliberate nel corso dell'ultima riunione dell'Assemblea;
b) nominare, revocare e stabilire i poteri del Segretario;
c) conferire deleghe e mandati a singoli associati o gruppi di lavoro;
d) predisporre un parere non vincolante per l'Assemblea sulle singole richieste di adesione associative, previa verifica da parte del Presidente della sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
e) deliberare sulla sospensione dei diritti degli associati;
f) proporre all'Assemblea la decadenza o l'esclusione degli associati;
g) predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo secondo quanto disposto dall'articolo 33 del presente statuto;
h) assumere, in generale, qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per statuto demandato all'Assemblea.
Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone i compiti e i poteri. Può altresì nominare, anche tra estranei, Direttori e Procuratori per determinati atti o categorie di atti con quelle mansioni, limiti, retribuzioni che riterrà più opportuni.
Articolo 14 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo
La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno dodici ore prima.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se risulta presente la maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei suffragi, prevale il voto del Presidente.
Articolo 15 - Riunioni del Consiglio Direttivo con collegamenti a distanza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo.
Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.
Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.
Articolo 16 - Decisioni del Consiglio Direttivo a mezzo di Consultazioni scritte.
Le decisioni del Consiglio Direttivo, salvo quanto appresso previsto, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più consiglieri e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché
l'esatto testo della delibera da adottare.
Il consigliere che ha proposto la delibera comunicherà tempestivamente al Presidente la data di avvenuto ricevimento da parte degli altri consiglieri della proposta loro inviata.
Tutti i componenti il Consiglio Direttivo, compreso il proponente, hanno quindici giorni per trasmettere presso la sede dell'Associazione la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni uno e non superiore a giorni trenta.
La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.
Spetta al Presidente raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i consiglieri indicando:
- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- le date in cui sono pervenute la proposta ai consiglieri e le risposte degli stessi alla Associazione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.
In caso di consultazione scritta, le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.
In caso di richiesta anche di un solo amministratore, il Consiglio Direttivo deve deliberare in adunanza collegiale.